Il Massofisioterapista è una PROFESSIONE SANITARIA!

Prima di entrare nel merito di quanto accaduto, risulta doveroso e rispettoso nei confronti di tutti i Massofisioterapisti 36 e non, operare una dovuta precisazione:

“Tutti i Massofisioterapisti rappresentati dagli avvocati Giovanni Rinaldi – Nicola Zampieri, in collaborazione con la F.I.MFT (AIMFI, AIMTES e AMS), sono stati chiamati a difendersi per pubblici proclami poiché, come si evince chiaramente dalla memorie presentate in fase cautelare davanti al Tar Lazio, si poneva il dubbio che l’eventuale accoglimento dei ricorsi, presentati anche davanti al Presidente della Repubblica dai massofisioterapisti non inseriti nell’elenco speciale, potesse incidere sulla stessa istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento, alla luce delle eccezioni di incostituzionalità della legge n. 145 del 2018, proposte sotto il profilo della violazione della competenza legislativa residuale o concorrente delle Regioni. In particolare, si chiedeva se l’eventuale remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 537, della legge n. 145 del 2018, per violazione della potestà legislativa in materia di formazione professionale, professione e tutela della salute, riservata dall’art. 117 della Cost. alle Regioni, e la conseguente declaratoria di incostituzionalità della norma potessero determinare la caducazione dell’intera previsione normativa, con conseguente soppressione degli Elenchi speciali.

Il TAR. Lazio, nelle ordinanze n. 10536/2020, n. 10539/2020, n. 10576/2020, n. 10580/2020, n. 10581/2020, n. 10583/2020, n. 10585/2020 n. 10588/2020 del 16 ottobre 2020, n. 10633/2020, n. 10636/2020 e n. 10637/2020 del 19 ottobre 2020 e n. 10935/2020 del 26 ottobre 2020, ha ordinato pertanto la notifica dei citati ricorsi ai massofisioterapisti, che hanno ottenuto l’iscrizione nell’elenco speciale, “considerato che nella prospettiva di parte ricorrente, l’art. 5 del gravato decreto ministeriale sarebbe risultato illegittimo in quanto riguardante talune figure (massofisioterapisti) non più annoverabili nella categoria delle “professioni sanitarie” – cui esclusivamente si RIFERISCE INVECE L’ART. 1, COMMA 537, DELLA LEGGE N. 145 DEL 2018 – ma in quella degli “OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO” (LA CUI DISCIPLINA È RISERVATA ALTRESÌ ALLA COMPETENZA REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 117 DELLA COST.).

Alla luce di queste considerazioni, risultava quindi necessario dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli attuali iscritti nell’elenco di cui all’art. 5 del DM 9 agosto 2019”.

Avremmo voluto condurre la difesa della legittimità degli elenchi speciali Massofisioterapisti e dello status di professione sanitaria ad esaurimento, unendo tutte le forze rappresentative di categoria.

Ci siamo trovati invece a doverci difendere da calunnie, offese e illazioni varie da parte di “colleghi” di altre sigle e dai loro presidenti che ci avrebbero visti in malafede e nel tentativo di estorcere ingenti somme giustificate dalla presentazione di memorie assolutamente inutili.

Sarebbe bastata, a detta di qualcuno, la sola costituzione dell’Ordine, nonostante gli iscritti all’interno dell’elenco speciale dei Massofisioterapisti, siano stati chiamati nominalmente dai giudici del Tar Lazio (per pubblici proclami). Bene! Se non avessimo collaborato e tenuta ferma la nostra determinazione a procedere, oggi la narrazione sarebbe certamente diversa.

Forse le memorie del Ministero, che tutti voi avete letto, avrebbero potuto far breccia nello scenario ricostruito inizialmente dal Tar Lazio.

Forse l’elenco dei Massofisioterapisti sarebbe restato comunque in essere, ma come mero contenitore per censire gli operatori di interesse sanitario, come qualcuno ha sempre cercato di far credere alle istituzioni, determinando l’esclusione della categoria dai sacrosanti diritti spettanti alla professione sanitaria del Massofisioterapista.

Oggi, così si legge nella sentenza, viene accolta la ricostruzione fatta dai nostri avvocati a difesa e tutela dello status di PROFESSIONE SANITARIA AD ESAURIMENTO, di competenza Statale, in attuazione della norma primaria 145/2018, art. 1, comma 537.

Comunichiamo pertanto che:

il TAR LAZIO, con 20 distinte sentenze, ha finalmente confermato, una volta per tutte, il diritto dei MASSOFISIOTERAPISTI, iscritti nell’Elenco speciale ad esaurimento, di cui all’art. 5 del D.M. 9-08-2019, ad esercitare e svolgere le attività professionali previste dal profilo della “PROFESSIONE SANITARIA di riferimento”.

Occorre ancora una volta ribadire come i ricorsi, presentati davanti al TAR Lazio ed al Presidente della Repubblica dai massofisioterapisti non inseriti nell’elenco speciale, avrebbero potuto incidere sulla stessa istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento, alla luce delle eccezioni di incostituzionalità della legge n. 145 del 2018, proposte sotto il profilo della violazione della competenza legislativa residuale o concorrente delle Regioni.

Per tutelare la posizione della categoria la F.I.MFT (Federazione Italiana Massofisioterapisti composta da AIMFI, AIMTES e AMS) ha deciso di organizzare la difesa degli iscritti all’elenco, evocati in giudizio in qualità di controinteressati, affidandosi agli avvocati Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi.

Oggi, dopo lunga attesa, il TAR Lazio, confermando in toto le posizioni dei nostri legali, non soltanto ha respinto i ricorsi in danno degli iscritti ma ha affermato un principio atteso da anni:

“La riconducibilità di tali figure, mediante il modello degli elenchi “a esaurimento”, alle professioni sanitarie (sulla cui configurazione lo Stato esercita ancora una propria competenza legislativa), sebbene, come detto, nel rispetto di ben precisi e tassativi limiti di natura temporale. Un intervento che si caratterizza a un tempo per discrezionalità ma anche per proporzionalità, ragionevolezza ed equilibrio, avendo operato il legislatore un opportuno bilanciamento, come già ampiamente anticipato, tra diritto al lavoro ed esigenze di tutela della salute.

Questo nuovo principio cambia radicalmente l’orientamento giurisprudenziale controverso e ci permette di tutelare, domani, i nostri diritti e preservare la nostra professionalità con rinnovata forza e consapevolezza.

Ora la F.I.MFT continuerà al perseguimento delle istanze già da tempo avviate e finora inattese davanti a tutti gli organismi istituzionali competenti.

“Nessun inganno, nessun interesse personale, nessuna truffa, solo professionalità e amore per la nostra categoria”.

Ufficio di Presidenza F.I.MFT

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