Gent.mi,
Massofisioterapisti iscritti in elenco speciale, nell’ottica della collaborazione continua della F.I.MFT con gli organi istituzionali preposti, si informa che: come quanto espressamente indicato nella circolare n.6/2022, a seguito della richiesta inoltrata dalla FNO dei TSRM e PSTRP al Ministero della Salute e all’Agenzia delle Entrate, a voler considerare valida, ai fini della detraibilità delle spese inerenti alle prestazioni dei Massofisioterapisti, la data di preiscrizione del professionista al portale, le stesse hanno accolto favorevolmente l’istanza e comunicato che provvederanno ad aggiornare le prossime circolari.
Oggetto: detraibilità spese Massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento di cui
al DM 9 agosto 2019.
Gentili Presidenti,
richiamando le circolari 4/2021, 65/2021 e 65bis/2021, vi segnaliamo che nelle circolari dell’Agenzia
delle Entrate 19/E del 2020 e 7/E del 2021, in merito alla documentazione necessaria ai fini della detraibilità delle spese inerenti le prestazioni dei Massofisioterapisti iscritti negli elenchi speciali ad
esaurimento di cui al DM 9 agosto 2019, viene riportato quanto segue:
Le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili se rese da soggetti che: – hanno
conseguito titoli dopo il 17 marzo 1999, a condizione che entro il 30 giugno 2020 si siano iscritti
negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia
medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. La detrazione
spetta per le prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione al predetto elenco e a condizione che
nel documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione
resa, sia attestata l’iscrizione all’elenco speciale.
Come deliberato dal Consiglio nazionale straordinario del 25 gennaio 2020, il portale per la presentazione delle domande di iscrizione agli elenchi speciali a esaurimento di cui al DM 9 agosto 2019 è stato chiuso irrevocabilmente alle ore 24:00 del 30 giugno 2020 e da quella data gli Ordini
hanno continuato la valutazione delle richieste al fine della delibera di iscrizione. In considerazione di quanto sopra riportato, la scrivente ha fatto specifica richiesta al Ministero della Salute e all’Agenzia delle Entrate, nel considerare valida, ai fini della detraibilità delle spese
inerenti le prestazioni dei Massofisioterapisti, la data di preiscrizione del professionista al portale.
Tale richiesta è stata accolta sia dal Ministero della Salute sia dall’Agenzia delle Entrate.
Quest’ultima ha, inoltre, comunicato che provvederà ad aggiornare le sue prossime circolari.
Cordiali saluti.