3 agosto 2022; la FI.MFT promuove un atto di sindacato Ispettivo al Senato.

Atto n. 4-07349

Pubblicato il 3 agosto 2022, nella seduta n. 459

PIRRO Elisa, CROATTI, DE LUCIA Danila, ROMANO, PAVANELLI Emma, L’ABBATE Patty, PELLEGRINI Marco, VANIN OriettaAl Ministro della salute. –

Premesso che:

ai sensi della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) è stabilita l’abrogazione dell’articolo 1 della legge n. 403 del 1971 che istituiva la categoria dei massofisioterapisti;

la legge n. 145 del 2018, a cui ha fatto seguito il decreto del Ministero della salute 9 agosto 2019, ha istituito gli elenchi speciali ad esaurimento presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione per coloro che, in virtù di un titolo idoneo, hanno svolto per almeno 36 mesi nei precedenti 10 anni la professione sanitaria;

sul sito web del Ministero, il massofisioterapista è considerato operatore sanitario, in contrasto con la legge di bilancio per il 2019 che considera tale categoria come professione sanitaria in fase di riordino, permettendo al massofisioterapista formato con corsi autorizzati entro il 31 dicembre 2018 di svolgere l’attività di fisioterapista se iscritto all’elenco speciale ad esaurimento;

i massofisioterapisti iscritti all’elenco speciale ad esaurimento devono pagare la quota di iscrizione all’ordine, senza l’istituzione di un organismo di rappresentanza che ne garantirebbe la tutela;

considerato che:

il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con sentenza n. 9374/2022 ha considerato legittimo l’elenco speciale ad esaurimento e ribadito la correttezza del decreto ministeriale 9 agosto 2019 nella parte in cui conferma i requisiti per l’iscrizione all’elenco stabiliti dalla legge n. 145 del 2018, consentendo, quindi, l’iscrizione solo a chi vanti un titolo conseguito non più tardi del 2015;

nella sentenza si afferma che il massofisioterapista rientra “mediante il modello degli elenchi ‘ad esaurimento’, nel novero delle professioni sanitarie (sulla cui configurazione lo Stato esercita ancora una propria competenza legislativa) sebbene come detto nel rispetto di ben precisi e tassativi limiti di natura temporale. Un intervento che si caratterizza ad un tempo per discrezionalità ma anche per proporzionalità, ragionevolezza ed equilibrio, avendo operato il legislatore un opportuno bilanciamento, come già ampiamente anticipato, tra diritto al lavoro ed esigenze di tutela della salute. In tale quadro, il punto di caduta è proprio costituito dal requisito dei 36 mesi di anzianità lavorativa. Termine questo del resto concepito in maniera non casuale ma calibrata ove soltanto si consideri che dal 2013 (anno in cui si consolida piuttosto chiaramente, grazie al risolutivo intervento del Consiglio di Stato, il fatto che i massofisioterapisti siano ormai da considerare alla stregua di ‘operatori di interesse sanitario’) coloro che erano in quel momento iscritti presso scuole regionali di formazione hanno poi goduto di un congruo lasso di tempo sia per conseguire il relativo titolo, sia per maturare una sufficiente esperienza lavorativa. Con ciò si vuole dire che il legislatore statale del 2018, pur nella sua lata discrezionalità, è stato comunque in grado di individuare un ‘sottoinsieme’ di siffatta categoria (massofisioterapisti) razionalmente coniugabile con le sottese e imprescindibili esigenze di tutela della salute della collettività intera (pertanto: il diritto al lavoro da un lato ed un motivo imperativo di interesse generale dall’altro lato)”,

si chiede di sapere:

se il Ministro di indirizzo intenda adoperarsi affinché, in conseguenza di quanto considerato, venga finalmente attribuita alle prestazioni rese dai massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali l’esenzione dall’applicazione dell’IVA alle proprie fatture, come avviene per tutte le altre prestazioni sanitarie;

se intenda intervenire affinché i massofisioterapisti iscritti agli elenchi speciali abbiano accesso ai corsi di aggiornamento ECM, come tutti gli altri professionisti sanitari;

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