- Legge 403/71 (l’articolo 1 di questa legge è stato abrogato il 1-1-19) 403-71
- sentenza del consiglio di stato 1105 CDS-1105-15 dove i giudici asseriscono che il titolo di massofisioterapista ai sensi della legge 403/71 sono tutti equipollenti al fisioterapista come da
- D.M. 2000 DM 2000 27 luglio
- D.M. 105 DM-105 a pagina 15 di questo D.M. potete dimostrare come i MFT possono usare gli elettromedicali.
- La Procura di Torino archivia: Il Massofisioterapista è equipollente, Stampatela: procura-torino
- Stampate questa richiesta di archiviazione da parte del PM di Asti: procura-asti STAMPATELA!
- Stampate una recente sentenza del dove ad un MFT viene assolto dall’abuso di professione e gli vengono dissequestrati i suoi elettromedicali. sentenza-eletromedicali
- Stampate questa ordinanza del tribunale del riesame del 23-11-2016 dove si evince che i MFT usano, dietro diagnosi e prescrizione medica gli elettromedicali. Clicca qui: 1motivazioni
- 27-3-2017 Nuova sentenza di rango superiore ai TAR dove si evince un’altra esclusiva dichiarazione di equipollenza, indipendente dalla sentenza 1105 del 2015: CGARS-27-3-2017 STAMPATELA!
- 10-5-17 Pesante sentenza del CGARS (Consiglio di Stato) Sentenza 00212/17 recita:
L’appello è fondato.Con il primo motivo l’appellante deduce la violazione della L. 26.2.1999 n. 42 e del decreto del Ministero della Salute del 27.7.2000.L’appellante, più specificamente, ricorda che la figura del massaggiatore-massofisioterapista, istituita con la L. 5.7.1961 n. 570 e successivamente professionalizzata con la L. 19.5.1971 n. 403, che ha riconosciuto la natura giuridica di libera professione all’attività esercitata, ricade sotto la disciplina dell’art. 4 L. 42/99, il quale dispone che “i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali o l’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato art. 6, co. 3, del D.Lgs. 502/92 ai fini dell’esercizio professionale e della formazione post base”.Il successivo D.M. Sanità del 27.7.2000 – continua l’appellante – emanato tra l’altro in attuazione della citata L. 42 del 26.2.99, dispone testualmente all’art. 1 che “i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6, co. 3, del D.Lgs. 30.12.92 n. 502 sono equipollenti, ai sensi dell’art. 4, co. 1, L. 26.2.99 n. 42 al diploma universitario di fisioterapista, di cui al decreto del 14.9.94 n. 741 del Ministero della Sanità, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post base”. La sezione A prevede espressamente il diploma universitario di fisioterapista e la sezione B, nell’indicare i titoli equipollenti, vi ricomprende quello di masso fisioterapista, corso triennale di formazione specifica. Stampatela 10-maggio-2017 !
- Sempre il Consiglio di stato con un ordinanza del 5/7/2017 asserisce che: “Nel caso di specie, tutte le disposizioni sopra riportate prevedono l’equiparazione «ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base», ovvero per consentire lo svolgimento di attività lavorativa – in proprio ovvero come dipendente, anche nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, considerato in modo espresso dal D.M. 27 luglio 2000 – e per accedere a tutti quei corsi che consentano al professionista già abilitato di migliorare la propria professionalità.” Stampatela: CDS-5-7-2017
- 8-8-2017 E’ importante una sentenza del TAR Milano Milano-TAR-1749-2017 che asserisce che il percorso scolastico di per ottenere la qualifica di Massofisioterapista è un corso paritario agli istituti STATALI! L’equipollenza, ovviamente viene ribadita anche in questa sentenza. Il giudice in questa sentenza si rivolge ai massofisioterapisti non vedenti, corsi ai quali possono partecipare in misura commisurata anche i vedenti come asserisce la sentenza passata ingiudicato
- TARUmbria2001. Ai corsi MFT accedono anche i vedenti.
- 20-09-2017 Il Tar Lazio sezione terza ribadisce l’equipollenza senza compromessi!! Stampatela: Tar Roma 20-9-2017
- 26/10/2017 TAR Milano: occorre rammentare che la giurisprudenza ha riconosciuto che il diploma di massofisioterapista rappresenta titolo equipollente al diploma universitario di fisioterapista, indipendentemente dal periodo in cui è stato conseguito. Leggi: TAR-Milano-26-10-17
- 15-12-2017:
Il diploma di Massaggiatore Massofisioterapista Triennale è stato conseguito dal ricorrente M. P. nell’anno 2011 presso l’Istituto E. Fermi di Perugia, regolarmente accreditato presso la Regione Umbria, a seguito della frequentazione del “Corso triennale per il conseguimento del Diploma di Massaggiatore Massofisioterapista” istituito ai sensi del D.P.R n. 1406/1978, della legge 403/1971 e del D.M. n. 105/1997, con tirocinio pratico in strutture convenzionate pubbliche e private della durata di 1070 ore. Leggi sentenza: tar-palermo-15-12-17
La normativa appena richiamata (l. 42/1991 e l. 403/1971) prospetta l’equipollenza fra diploma posseduto dal ricorrente e il corrispondente titolo universitario in Fisioterapia,
- 13-03-2018 TAR Palermo: palermo sempre TAR Palermo 13-03-2018: palermo2 sintetizzando:
1) “ai sensi dell’art. 1 DM 2000 27 luglio l’equipollenza tra il diploma di massofisioterapista e il diploma universitario di fisioterapista vale per tutti i titoli di masso fisioterapista, conseguiti in base alla L. 19.5.1971 n. 403 a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza
13-4-2018 TAR Bari: “titolo di Laurea di Dottore in Fisioterapia rilasciato ai ricorrenti dall’Università degli Studi di Foggia, specificatamente nella parte in cui stabilisce che “il presente titolo accademico non conferisce ulteriori abilitazioni all’esercizio della professione rispetto a quelle già possedute in forza del titolo equipollente ai sensi dei DD.MM. 27 luglio 2000” Leggi Bari-13-04-2018
L’Aquila 19-4-2018: 2. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, VI, 5 marzo 2015 n. 1105; Tar Lombardia, Milano, III, 13 luglio 2016, n. 1415) ha chiarito che, ai sensi dell’art. 1 del d.m. 27 luglio 2000, l’equipollenza dei diplomi di massofisioterapista e quelli universitari di fisioterapia vale per tutti i titoli di massofisioterapista conseguiti in base alla legge 19 maggio 1971, n. 403, a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza. Leggi: aquila-19-2018
23-4-2018 Altra sentenza di Equipollenza, TAR CATANIA! catania-tar-23-4-18
10-05-2018 Tar-Catania-10-5-2018 : (estrapolato).Da ultimo, con sentenza n. 212 del 10.05.2017 il CGA, nel decidere un appello contro una sentenza di questa Sezione che aveva rigettato un ricorso proposto avverso provvedimento della stessa Università di Catania identico a quello ora impugnato, dopo aver osservato “che la questione è stata ampiamente esaminata dal Consiglio di Stato, da ultimo con la sentenza n. 1118 dell’1.3.2016, il cui ordine logico è stato ripreso assai di recente dalla sezione IV del TAR della Campania con la sentenza 3801/2016”, ha affermato di condividere “le argomentazioni di cui alle citate sentenze, le cui conclusioni possono così riassumersi:
1) ai sensi dell’art. 1 D.M. 27.7.2000 l’equipollenza tra il diploma di massofisioterapista e il diploma universitario di fisioterapista vale per tutti i titoli di masso fisioterapista, conseguiti in base alla L. 19.5.1971 n. 403 a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza (Cons. Stato, sez. VI, n. 1105/15)…;
4-6-2018 dal TAR Catania:
1) ai sensi dell’art. 1 D.M. 27.7.2000 l’equipollenza tra il diploma di massofisioterapista e il diploma universitario di fisioterapista vale per tutti i titoli di masso fisioterapista, conseguiti in base alla L. 19.5.1971 n. 403 a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza (Cons. Stato, sez. VI, n. 1105/15);
2) i diplomati, per potere accedere al corso di laurea in fisioterapia non sono tenuti a superare il test di ingresso alla facoltà al pari dei neodiplomati presso istituti scolastici di istruzione secondaria. E ciò in quanto la ratio dei test di ingresso nelle facoltà a numero chiuso, di cui alla L. 2.8.99 n. 264, è in primo luogo quella di accertare la predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi ai quali intende iscriversi. Tale preliminare verifica, nei casi considerati, appare superflua considerato che il conseguimento del titolo di studio di massofisioterapista assicura già in sé questa predisposizione (Cons. Stato, sez. VI, n. 1105/2015 e TAR Campania, sez. IV, n. 3801/16);
3) non è possibile “negare ex ante qualsiasi rilievo nei confronti di diplomi espressamente considerati fra quelli chiamati al riconoscimento” ritenuto che le conoscenze e le abilità acquisite dai massofisioterapisti e certificate dai diplomi conseguiti possono ben essere utilizzabili per abbreviare il percorso per l’obiettivo universitario da raggiungere (così TAR Campania, sez. IV, n. 3801/16)”. TAR CATANIA-04-06-2018
7/06/2018 Questa volta è il TAR di Firenze con 7 sentenze tutte pubblicate nello stesso giorno ad affermare che:
1) ai sensi dell’art. 1 D.M. 27.7.2000 l’equipollenza tra il diploma di massofisioterapista e il diploma universitario di fisioterapista vale per tutti i titoli di masso fisioterapista, conseguiti in base alla L. 19.5.1971 n. 403 a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza… Leggi la sentenza: tarfirenze-7-6-18
TAR Catania: Ciò detto, il ricorso deve essere accolto alla stregua dei principi ripetutamente affermati da questa stessa Sezione I in materia: si veda, per tutte, la decisione di n. 1126/2018, con richiami di ulteriori decisioni anche del CGA (come la n. 212 del 10.05.2017, che ha disposto che l’Università provvedesse alla iscrizione del ricorrente “al terzo anno del corso di laurea richiesto, senza che sia necessario alcun superamento del test d’ingresso alla Facoltà”, fermo restando che “spetterà all’Università apprezzare la relativa esperienza abilitante mediante l’attribuzione all’appellante di crediti formativi nella misura che riterrà ragionevolmente opportuna ai sensi dell’art. 5 comma 7 del D.M. 22.10.2004 n. 270”), alla quale si fa integralmente rinvio. Leggi la sentenza: TAR-Catania-15-10-2018
TAR Milano 14-11-2018: Il tar ribadisce che il percorso di massofisioterapista ai sensi della 403/71 è un percorso di studi Statale, un diploma professionale triennale. Leggi Sentenza
Sentenza del 16/05/2018 n. 438 – Comm. Trib. Prov. Torino Sezione/Collegio 1
Intitolazione:
3) IRPEF Oneri deducibili – Spese per il massofisioterapista – Spesa deducibile – Sussiste
Massima: Le spese per il massofisioterapista non possono essere valutate indeducibili sul fondamento che il professionista risulti aver conseguito il diploma di massofisioterapistasuccessivamente al 17 marzo 1999, sicché quel titolo non può essere considerato equiparato a quello di fisioterapista, con conseguente inapplicabilità alle prestazioni rese da quel soggetto del regime di deducibilità riconosciuto alle prestazioni dei fisioterapisti. Far discendere la deducibilità delle spese per le prestazioni specifiche di rieducazione rese a favore di un soggetto riconosciuto affetto da un handicap grave, dalla data (del tutto arbitraria) di conseguimento del diploma da parte di chi quelle prestazioni eroga del tutto lecitamente, risulterebbe non compatibile con i principi recati dagli artt. 3, comma 1, 32, comma 1, 41, 53, comma 1, e 97 della Carta costituzionale.
Legge 145 del 2018 entrata in vigore il 1-1-2019 testo della camera:
Comma 537, 538 pagina 200-201.
537 Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
« 4-bis. Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43, coloro che svolgono o abbiano svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ».
538. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute sono istituiti gli elenchi speciali di cui al comma 4-bis dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, introdotto dal comma 537 del presente articolo.
541. In relazione a quanto disposto dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non possono essere attivati corsi di formazione regionali per il rilascio di titoli ai fini dell’esercizio delle professioni sanitarie di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43.
542. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l’articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, e’ abrogato.
Dossier del Senato (lavori preparatori della legge 145/2018) legge di bilancio 2018 Leggi: dossier-senato.pdf
D.M. 9/8/2019 del Ministero della Salute DM-9-8-2019
Cassazione: 29/04/2019, per usare elettromedicali devi essere un fisioterapista o un Massofisioterapista. Altrimenti sei in abuso della professione. Leggi: cassazione-2019 !
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18.Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) Scarica: decreto-legge-17-marzo-2020-n-18
SENTENZA TAR Umbria 08-02-2021 asserisce che: “le disposizioni contenute nell’emendamento (*L.145/2018 art. 1 Comma 537) in esame garantiscono anche a costoro (*sarebbero i massofisioterapisti diplomati dopo il 17-3-1999) la possibilità di continuare ad esercitare le attività riconducibili alla professione di fisioterapista, iscrivendosi nell’Elenco speciale di riferimento, sempreché dichiarino di avere i suddetti requisiti.” Leggi la sentenza: TAR UMBRIA 8-2-21 (*Aggiunto da noi)
4-6-2021: Il massofisioterapista iscritto nell’apposito elenco speciale c\o il TSRM PSTRP gode dello status di Professione Sanitaria. Ad affermarlo sono 20 distinte sentenze del Tar Lazio. A voi la lettura di una di esse: Sentenza!
A.D.E. Circolare n° 7/E del 25 giugno 2021: Circolare n. 7 del 25 giugno 2021 “Le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili se rese da soggetti che: hanno conseguito titoli dopo il 17 marzo 1999, a condizione che entro il 30 giugno 2020 si siano iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. La detrazione spetta per le prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione al predetto elenco e a condizione che nel documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestata l’iscrizione all’elenco speciale (decreto del Ministero della Salute 9 agosto 2019; pareri del Ministero della salute del 18 ottobre 2019 e del 2 marzo 2020).”
DECRETO 16 luglio 2021 (I massofisioterapisti iscritti all’elenco speciale accedono al sistema tessera sanitaria.
Individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. (21A04600) (GU n.184 del 3-8-2021 ) ATTO-COMPLETO
Il Massofisioterapista iscritto all’elenco speciale è una professione sanitaria a ribadirlo è il Consiglio di Stato: Sentenza-CdS-16-11-21
1/01/22 Sentenza CdS tombale: sentenza-1-1-22