Elenchi speciali Massofisioterapisti e Sistema Tessera Sanitaria

Come da ultimo comunicato F.I.MFT del 7/7/2021, siamo lieti di informarvi che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n°184 del 3/8/21, il Decreto 16 luglio 2021, in cui vengono individuati gli ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al sistema tessera sanitario dei dati relativi alle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi pre compilata.
L’ art. 1 in merito alla “Trasmissione telematica delle spese sanitarie per prestazioni erogate dagli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti con il decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019” specifica che:
Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da
parte dell’Agenzia delle entrate, inviano al Sistema tessera
sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone
fisiche a partire dal 1° gennaio 2021, diverse da quelle gia’
previste dall’ art. 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre
2014, n. 175, anche gli iscritti ai seguenti elenchi speciali ad
esaurimento, istituiti con il decreto del Ministro della salute 9
agosto 2019.
Tra i vari elenchi alla lettera r) viene espressamente citato quello speciale ad esaurimento dei Massofisioterapisti il cui
titolo e’ stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n.
403.

Entro il 31 gennaio 2022 dovranno essere trasmessi i dati delle ricevute e delle fatture emesse nel 2021. Entro 30 gg l’Ordine dei Tsrm e Pstrp trasmetterà al Sistema TS i nominativi degli iscritti agli elenchi speciali per il rilascio delle credenziali di accesso.
Si tratta di un adempimento aggiuntivo, eppure la notizia è per noi motivo di grande soddisfazione. Essere annoverati al pari delle altre professioni sanitarie rappresenta un ulteriore passo verso il fattivo e legittimo riconoscimento dell’attività sanitaria che da oltre 30 anni con passione i Massofisioterapisti svolgono. Il lavoro della F.I.MFT e delle Associazioni di categoria ad essa aderenti (Aimfi, Aimtes e Ams) è stato incessante anche su questo fronte, ma, a differenza dei “soliti noti” che prima o poi dovranno rendicontare alla platea dei Massofisioterapisti, non intendiamo farne occasione di “Propaganda da campagna elettorale”. Anche in questi giorni di vacanza stiamo operando incessantemente in rappresentanza della categoria, nei confronti di chi si è affidato a noi e di tutti i Massofisioterapisti. Restano tuttavia delle situazioni residuali irrisolte che necessitano di ulteriori sforzi ed impegno.
Vi terremo come sempre prontamente aggiornati.
Nel frattempo consentiteci di augurare a tutti voi una
buona e serena vacanza e, per chi invece non potrà, un buon proseguimento delle attività lavorative.

“Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Federazione
nazionale degli Ordini TSRM PSTRP renderà disponibili al Sistema tessera sanitaria gli elenchi degli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento, in seguito sarà possibile richiedere le credenziali dal portale del Sistema TS https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/ per poi procedere con l’invio dei dati.”

Aggiornamento Sistema Tessera Sanitaria

Come quanto comunicato dal TSRM con la circolare 65/2021 del 6 luglio 2021 indirizzata a tutti i presidenti degli Ordini dei TSRM e PSTRP, e anticipato nelle nostre precedenti comunicazioni, in merito all’estensione dell’obbligo “invio dati al sistema tessera sanitaria”, anche per gli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al DM 9/8/19, vi informiamo che il Garante per la protezione dei dati personali, nella seduta del 10/6/21, ha dato parere favorevole al decreto ministeriale che prevede la predetta estensione al Sistema TS anche per gli iscritti agli elenchi speciali . Sarà quindi cura della FNO dei TSRM e PSTRP, inviare gli elenchi dei suddetti iscritti al fine di ottenere le credenziali necessarie per l’accreditamento al sistema Tessera Sanitaria e l’invio dei dati.
 
Il Decreto Ministeriale specifico dovrebbe prevedere che per il primo anno di trasmissione (riferito al 2021) i dati  potranno essere inviati entro il 31 gennaio 2022.
Un cordiale saluto.

Il Massofisioterapista è una PROFESSIONE SANITARIA!

Prima di entrare nel merito di quanto accaduto, risulta doveroso e rispettoso nei confronti di tutti i Massofisioterapisti 36 e non, operare una dovuta precisazione:

“Tutti i Massofisioterapisti rappresentati dagli avvocati Giovanni Rinaldi – Nicola Zampieri, in collaborazione con la F.I.MFT (AIMFI, AIMTES e AMS), sono stati chiamati a difendersi per pubblici proclami poiché, come si evince chiaramente dalla memorie presentate in fase cautelare davanti al Tar Lazio, si poneva il dubbio che l’eventuale accoglimento dei ricorsi, presentati anche davanti al Presidente della Repubblica dai massofisioterapisti non inseriti nell’elenco speciale, potesse incidere sulla stessa istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento, alla luce delle eccezioni di incostituzionalità della legge n. 145 del 2018, proposte sotto il profilo della violazione della competenza legislativa residuale o concorrente delle Regioni. In particolare, si chiedeva se l’eventuale remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 537, della legge n. 145 del 2018, per violazione della potestà legislativa in materia di formazione professionale, professione e tutela della salute, riservata dall’art. 117 della Cost. alle Regioni, e la conseguente declaratoria di incostituzionalità della norma potessero determinare la caducazione dell’intera previsione normativa, con conseguente soppressione degli Elenchi speciali.

Il TAR. Lazio, nelle ordinanze n. 10536/2020, n. 10539/2020, n. 10576/2020, n. 10580/2020, n. 10581/2020, n. 10583/2020, n. 10585/2020 n. 10588/2020 del 16 ottobre 2020, n. 10633/2020, n. 10636/2020 e n. 10637/2020 del 19 ottobre 2020 e n. 10935/2020 del 26 ottobre 2020, ha ordinato pertanto la notifica dei citati ricorsi ai massofisioterapisti, che hanno ottenuto l’iscrizione nell’elenco speciale, “considerato che nella prospettiva di parte ricorrente, l’art. 5 del gravato decreto ministeriale sarebbe risultato illegittimo in quanto riguardante talune figure (massofisioterapisti) non più annoverabili nella categoria delle “professioni sanitarie” – cui esclusivamente si RIFERISCE INVECE L’ART. 1, COMMA 537, DELLA LEGGE N. 145 DEL 2018 – ma in quella degli “OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO” (LA CUI DISCIPLINA È RISERVATA ALTRESÌ ALLA COMPETENZA REGIONALE AI SENSI DELL’ART. 117 DELLA COST.).

Alla luce di queste considerazioni, risultava quindi necessario dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli attuali iscritti nell’elenco di cui all’art. 5 del DM 9 agosto 2019”.

Avremmo voluto condurre la difesa della legittimità degli elenchi speciali Massofisioterapisti e dello status di professione sanitaria ad esaurimento, unendo tutte le forze rappresentative di categoria.

Ci siamo trovati invece a doverci difendere da calunnie, offese e illazioni varie da parte di “colleghi” di altre sigle e dai loro presidenti che ci avrebbero visti in malafede e nel tentativo di estorcere ingenti somme giustificate dalla presentazione di memorie assolutamente inutili.

Sarebbe bastata, a detta di qualcuno, la sola costituzione dell’Ordine, nonostante gli iscritti all’interno dell’elenco speciale dei Massofisioterapisti, siano stati chiamati nominalmente dai giudici del Tar Lazio (per pubblici proclami). Bene! Se non avessimo collaborato e tenuta ferma la nostra determinazione a procedere, oggi la narrazione sarebbe certamente diversa.

Forse le memorie del Ministero, che tutti voi avete letto, avrebbero potuto far breccia nello scenario ricostruito inizialmente dal Tar Lazio.

Forse l’elenco dei Massofisioterapisti sarebbe restato comunque in essere, ma come mero contenitore per censire gli operatori di interesse sanitario, come qualcuno ha sempre cercato di far credere alle istituzioni, determinando l’esclusione della categoria dai sacrosanti diritti spettanti alla professione sanitaria del Massofisioterapista.

Oggi, così si legge nella sentenza, viene accolta la ricostruzione fatta dai nostri avvocati a difesa e tutela dello status di PROFESSIONE SANITARIA AD ESAURIMENTO, di competenza Statale, in attuazione della norma primaria 145/2018, art. 1, comma 537.

Comunichiamo pertanto che:

il TAR LAZIO, con 20 distinte sentenze, ha finalmente confermato, una volta per tutte, il diritto dei MASSOFISIOTERAPISTI, iscritti nell’Elenco speciale ad esaurimento, di cui all’art. 5 del D.M. 9-08-2019, ad esercitare e svolgere le attività professionali previste dal profilo della “PROFESSIONE SANITARIA di riferimento”.

Occorre ancora una volta ribadire come i ricorsi, presentati davanti al TAR Lazio ed al Presidente della Repubblica dai massofisioterapisti non inseriti nell’elenco speciale, avrebbero potuto incidere sulla stessa istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento, alla luce delle eccezioni di incostituzionalità della legge n. 145 del 2018, proposte sotto il profilo della violazione della competenza legislativa residuale o concorrente delle Regioni.

Per tutelare la posizione della categoria la F.I.MFT (Federazione Italiana Massofisioterapisti composta da AIMFI, AIMTES e AMS) ha deciso di organizzare la difesa degli iscritti all’elenco, evocati in giudizio in qualità di controinteressati, affidandosi agli avvocati Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi.

Oggi, dopo lunga attesa, il TAR Lazio, confermando in toto le posizioni dei nostri legali, non soltanto ha respinto i ricorsi in danno degli iscritti ma ha affermato un principio atteso da anni:

“La riconducibilità di tali figure, mediante il modello degli elenchi “a esaurimento”, alle professioni sanitarie (sulla cui configurazione lo Stato esercita ancora una propria competenza legislativa), sebbene, come detto, nel rispetto di ben precisi e tassativi limiti di natura temporale. Un intervento che si caratterizza a un tempo per discrezionalità ma anche per proporzionalità, ragionevolezza ed equilibrio, avendo operato il legislatore un opportuno bilanciamento, come già ampiamente anticipato, tra diritto al lavoro ed esigenze di tutela della salute.

Questo nuovo principio cambia radicalmente l’orientamento giurisprudenziale controverso e ci permette di tutelare, domani, i nostri diritti e preservare la nostra professionalità con rinnovata forza e consapevolezza.

Ora la F.I.MFT continuerà al perseguimento delle istanze già da tempo avviate e finora inattese davanti a tutti gli organismi istituzionali competenti.

“Nessun inganno, nessun interesse personale, nessuna truffa, solo professionalità e amore per la nostra categoria”.

Ufficio di Presidenza F.I.MFT

CHIARIMENTI SUL SISTEMA TESSERA SANITARIA PER TUTTI GLI ISCRITTI AGLI ELENCHI SPECIALI

A seguito delle numerose richieste di informazioni pervenute alla Federazione Italiana Massofisioterapisti (Associazioni fondatrici AIMFI, AIMTES e AMS), in merito all’obbligo all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, come da indicazioni fornite dalla Federazione Nazionale dei TSRM e PSTRP in data 2/12/2020 alla F.I.MFT, si precisa che:

relativamente ai professionisti iscritti agli Elenchi speciali a esaurimento, al fine dell’invio dei dati al Sistema TS, dovrà essere previsto un Decreto specifico.

Vista la particolare situazione di emergenza sanitaria ci sarà uno slittamento dei termini di
emanazione del Decreto stesso. Pertanto a oggi i professionisti iscritti agli Elenchi speciali a esaurimento non sono ancora interessati da questo adempimento e all’invio dei dati relativi al 2020”
.

Tale condizione trova riscontro anche nella circolare TSRM 4/2021, del 13 gennaio 2021, avente come oggetto: estensione comunicazione dati sistema Tessera Sanitaria per gli iscritti agli elenchi speciali a esaurimento.

Nella stessa viene comunicato a tutti i presidenti degli Ordini dei TSRM e PSTRP che: “a seguito dell’incontro tenutosi il 16 dicembre 2020, i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate e del MEF – RGS hanno chiarito che con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze si prevederà la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie anche da parte degli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al DM 9 agosto 2019, a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2021.

Al decreto seguiranno i relativi provvedimenti attuativi dello stesso MEF – RGS e dell’Agenzia
delle Entrate”.

Pertanto al momento gli elenchi selezionabili dal portale TS non sono stati ancora aggiornati per nessuno degli elenchi speciali.

Resta quindi vigente il sistema cartaceo. La detraibilità delle spese è confermata previo utilizzo del timbro in fattura con l’indicazione del numero e della data di iscrizione all’elenco speciale.

Per le ricevute del 2021 sembrerebbe quindi scattare l’obbligo anche per gli iscritti agli elenchi speciali.

Si segnala comunque che nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 gennaio 2021 (non quello specifico per gli elenchi ad esaurimento), in fase di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono stati modificati e prorogati ulteriormente i termini di invio dei dati al Sistema TS.

Pertanto, è stato previsto che:

• per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2021, la proroga sarà al 31 luglio 2021 della
scadenza per la relativa trasmissione;

• per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021, la proroga sarà al 31 gennaio 2022
della scadenza per la relativa trasmissione;

• per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, la trasmissione avverrà entro la fine del mese successivo
alla data del documento fiscale.

Inoltre per le spese sostenute da gennaio 2021, i soggetti tenuti all’invio dovranno trasmettere
anche i documenti dei soggetti che hanno esercitato l’opposizione, senza indicare per tali soggetti il
codice fiscale. (art. 2 comma 2 lettera c DM 19/10/2020).

Si ricorda che come previsto dal DM 19/10/2020, attuativo di quanto previsto dall’art. 1, commi 679-680, della legge di bilancio 2020, le spese sanitarie trasmesse al Sistema TS dovranno essere comprensive dell’indicazione delle relative modalità di pagamento.

La F.I.MFT auspica che le attuali condizioni di governo e la crisi parlamentare in generale, non rallentino le operazioni relative all’uscita dell’apposito Decreto che estenderebbe anche agli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento l’obbligo all’invio dei dati al Sistema TS.

Un cordiale saluto a tutti voi.

Detraibilità IRPEF, circolare del 8-7-2020 n° 19. Pag.42.

Gentili professionisti Massofisioterapisti,

come avevamo già anticipato in data 26/05/2020, nella risposta pervenuta al nostro studio legale dall’Agenzia delle Entrate, di seguito riportiamo il testo della circolare ADE n° 19 del 08-07-2020, in cui, a pagina 42, viene definitivamente sancita la detrazione d’imposta IRPEF (art. 15, c. 1, lett. c del T.U.I.R.) per tutti gli iscritti all’elenco speciale Massofisioterapisti, istituiti presso gli Ordini dei TSRM e PSTRP.

La F.I.MFT, ricorda come tale diritto alla detraibilità delle spese, a oggi, fosse limitato ai soli soggetti che avevano conseguito un titolo entro la data del 17/03/1999.

Sennonché, in virtù della attività di consulenza giuridica presentata dallo studio legale della Federazione Italiana Massofisioterapisti, e non di interpello come qualcuno ha voluto far intendere per inficiare l’operato della stessa, (tutto facilmente dimostrabile) le precedenti circolari sono state superate dall’Amministrazione finanziaria, la quale ha avviato un’istruttoria con il Ministero della Salute, per comprendere l’impatto delle più recenti novità normative. Nella sostanza l’ADE riconosce la detrazione per le prestazioni rese, a partire dalla data di iscrizione all’elenco speciale e a condizione che nel documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestata l’iscrizione al predetto elenco.

La F.I.MFT ritiene sia necessario proseguire gli sforzi posti in essere, anche nell’ambito degli altri obiettivi prefissati.

#Unitisivince

Scarica CIRCOLARE 19 del 8-7-20: detraibilita

Massofisioterapisti: Si alla detraibilità delle prestazioni!

La F.I.MFT (Federazione Italiana dei Massofisioterapisti), (AIMFI-AIMTES e AMS), grazie al contributo ed alla assistenza legale dello Studio Legale Fratini & Associati, è riuscita finalmente a segnare un punto decisivo sulla annosa questione del regime fiscale applicabile alle prestazioni rese dalla categoria dei Massofisioterapisti.

L’Agenzia delle Entrate, all’interno della Circolare n.19 che sarà pubblicata successivamente, ha aderito alle conclusioni interpretative proposte dall’Avv. Fratini. 

Le altre questioni andranno stabilizzate nel breve termine, soprattutto in merito al non corretto inquadramento della figura del Massofisioterapista.

Di seguito il testo della consulenza dello studio legale relativo alla risposta ricevuta dall’ Ade.

Presidente F.I.MFT 

G. Russo

 
 

Fase DUE

                                             

   

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DA COVID-19 NEL SETTING SANITARIO

L’obiettivo del presente documento è quello di fornire ai professionisti una guida semplificata contenente tutte le indicazioni utili, al fine di rendere più efficaci tutte le misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia da Covid-19.

Scarica il protocollo in versione PDF: RIMODULAZIONE DEGLI INTERVENTI FASE DUE-FIMFT

Tenuto conto del protrarsi della situazione di emergenza, in considerazione della urgente necessità di garantire, secondo la normativa vigente, le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro, per il personale dipendente, per tutti i liberi professionisti e per tutti i fruitori del servizio fornito all’interno dello studio professionale e/o della struttura, e preso atto che la prosecuzione delle attività professionali potrà avvenire a patto che vengano garantiti adeguati livelli di protezione, in assenza dei quali l’attività dovrà essere sospesa fino al ripristino delle condizioni di salvaguardia, la F.I.MFT (Federazione Italiana Massofisioterapisti) e le Associazioni fondatrici (AIMFI, AIMTES e AMS) desiderano fornire i seguenti suggerimenti.

INDICE

A) Informazioni

B) Modalità di ingresso

C) Gestione degli spazi

D) Pulizia e sanificazione

E) DPI dispositivi di protezione individuale

F) Misure generali e ambienti

G) Modalità di accesso dei fornitori esterni

H) Modulo per il triage


A) INFORMAZIONI

  • Prima valutazione a distanza tramite contatto telefonico preventivo della segreteria e/o del professionista dello studio con tutti i pazienti da trattare per: 

– assicurarsi che il paziente non manifesti sintomi da infezione respiratoria (tosse, raffreddore) e febbre (maggiore di 37,5 °C) anche se non anziano e/o a rischio. In tal caso il paziente sarà invitato a rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante per valutare le azioni del caso. 

– avvisare il paziente che dovrà essere munito di apposita prescrizione specialistica inerente al tipo di trattamento. In mancanza di tale requisito la prestazione non potrà essere erogata. 

  • Per una gestione ottimale del paziente sarà necessario sospendere gli accessi terapeutici per gli utenti esposti maggiormente a rischio, come:
    • soggetti con stati di immunodepressione congenita o acquisita, 
    • soggetti anziani affetti da patologie croniche o con morbilità,
    • tutti i casi in cui il paziente stesso riferisca sintomi respiratori (raffreddore, tosse) anche in assenza di stato febbrile. 
  • Qualora i professionisti siano venuti a contatto con persone infette da Covid-19, o riscontrino i seguenti sintomi influenzali: febbre, tosse, rinite, congiuntivite, disturbi gastroenterici ecc., dovranno rimanere presso il proprio domicilio ed astenersi dallo svolgimento delle proprie attività.

B) MODALITA’ DI INGRESSO ( Scarica infografica: info-grafica-covid-19 )

  • Prevedere il doppio canale di entrata e di uscita qualora la struttura lo consenta. In alternativa, prevedere un tempo utile tra una seduta e l’altra per consentire agevolmente l’ingresso e l’uscita senza sovrapposizioni di terapie.
  • Organizzare il front-desk in modo tale che il paziente rimanga alla distanza richiesta dalla segreteria, fino a un massimo di utenti consentiti in base alla metratura e alle disposizioni adottate.
  • All’ingresso in struttura il paziente andrà invitato a procedere alla eventuale compilazione di apposita autodichiarazione (rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000, vedi allegato), all’igiene delle mani e a visionare la cartellonistica descrittiva per la gestione della seduta. 
  • Dotare lo studio/struttura di apposite infografiche, ben visibili da tutti gli utenti, per fornire le indicazioni utili a garanzia delle condizioni di sicurezza, riportando anche le norme igieniche da seguire. 
  • Disporre cartelli informativi su come operare e muoversi all’interno della struttura, in cui verrà chiaramente esplicitato che: 

la struttura adotta tutte le procedure per limitare l’avvicinamento tra i pazienti ed esegue quotidianamente tutte le operazioni di sanificazione dei locali e delle attrezzature necessarie, atte a contenere la diffusione da Covid-19, secondo le indicazioni del Ministero della Salute,

 – l’accesso ai locali dello studio sarà consentito solo previo utilizzo del gel igienizzante, rilevamento della temperatura corporea e solo se muniti di apposito DPI (mascherina). 

  • Predisporre una postazione fissa in ingresso/uscita per:

la fornitura di disinfettante/igienizzante per mani e superfici a base alcolica,  

– sistema di rilevamento digitale della temperatura corporea in ingresso (termometro). La temperatura corporea non potrà essere superiore ai 37,5°C. In tal caso si inviterà il paziente a ritornare alla propria abitazione e a contattare il proprio medico di base. 

  • Prevedere, qualora il paziente ne sia sprovvisto, la fornitura di apposita mascherina chirurgica monouso, al fine di limitare e impedire la trasmissione del virus via droplets (goccioline) e da contatto. L’uso delle mascherine deve essere sempre combinato con altre azioni di prevenzione/igiene personale e respiratoria.
  • Prevedere in ingresso la compilazione di apposita modulistica (rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000) in cui venga chiaramente esplicitato che il paziente non è sottoposto a misura di quarantena, che è a conoscenza delle attuali disposizioni, che non è venuto a contatto con pazienti affetti da Covid-19 conclamati etc.

C) GESTIONE DEGLI SPAZI

  • Prevedere l’accesso ai locali dello studio/struttura da parte del paziente, garantendo in ogni luogo e momento il distanziamento di almeno 1 metro.
  • Non consentire la sosta nella sala di aspetto agli accompagnatori dei pazienti, se non in fase di solo arrivo e di ripresa in caso di soggetti non autosufficienti. Riservare l’utilizzo della sala ai soli destinatari degli interventi sanitari. Sarà comunque necessario predisporre le sedie ad 1 metro e ½ di distanza tra loro.
  • Eliminare giornali, riviste o volantini.
  • L’accesso ai locali spogliatoio deve essere limitato per evitare eventuali affollamenti. All’interno degli stessi, è opportuno mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. Definire il numero massimo di compresenze consentito (sulla base delle metrature a disposizione) che dovrà essere affisso sulla apposita cartellonistica. 
  • L’utilizzo del vano ascensore deve essere consentito ad una persona alla volta. Qualora le dimensioni della cabina lo consentissero, sarà possibile la compresenza di più persone (es. 2 persone alla volta) purché sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Anche in questo caso dovrà essere previsto un apposito cartello con le specifiche indicazioni di utilizzo dell’ascensore. 
  • Negli antibagni è consentita la presenza di una sola persona. Per l’utilizzo dei lavabi è necessario attendere il proprio turno mantenendo le distanze di sicurezza. Applicare fuori dai bagni apposita cartellonistica a riguardo. 

D) PULIZIA E SANIFICAZIONE

  • Lo studio/struttura assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti e delle attrezzature utilizzate.
  • Programmare le operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione ordinaria (inizio e fine giornata) e preventivare quelle periodiche settimanali. Si consiglia a riguardo di documentare e registrare tali attività.
  • Potenziare le azioni di pulizia e sanificazione ambientale, prestando particolare cura nella formazione e informazione di eventuale altro personale addetto alla sanificazione. Individuare procedure di pulizia (standard) e di igienizzazione (con prodotti disinfettanti contenenti alcol – etanolo – al 75% o a base di cloro all’1% – candeggina – e con frequenza quotidiana per le superfici di maggiore utilizzo – maniglie, scrivanie, sala d’attesa, desk, lettini, bagni, etc.); 
  • Gli addetti/operatori professionali che svolgono le attività di pulizia quotidiana degli ambienti e/o luoghi di lavoro devono rispettare le procedure ed i protocolli in materia di igiene e prevenzione e indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (es. mascherine, guanti monouso). 
  • Al fine di assicurare la massima igiene degli spazi di lavoro verranno utilizzati durante i trattamenti, là dove possibile, oggetti monouso che andranno prontamente smaltiti dopo il normale utilizzo. 
  • Provvedere allo smaltimento dei materiali monouso in sacchetti depositati negli appositi contenitori dei rifiuti, senza particolari indicazioni se i pazienti trattati non presentano alcuna sintomatologia tipo Covid-19. 
  • In caso sospetto da Covid-19, tutti gli oggetti andranno invece trattati come rifiuti speciali (categoria B-UN3291).
  • Predisporre la pulizia e la disinfezione periodica dei cestini e degli appositi contenitori.
  • Dopo ogni trattamento l’operatore/terapista dovrà sempre attenersi alle normali procedure di igiene provvedendo alla disinfezione delle attrezzature e dei sussidi utilizzati (lettino, elettromedicali etc..). Si consiglia a riguardo l’utilizzo di prodotti pronti all’uso, tipo spray, a base di ipoclorito di sodio con soluzioni al 0,1-0,5% o disinfettanti contenenti alcol etilico al 75%.
  • È raccomandata ai clienti presenti in studio la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone, o in assenza di questi, con soluzioni detergenti a base di alcol; in caso di lavaggio con acqua e sapone le mani devono essere strofinate per almeno 35-40 secondi, mentre in caso di uso di detergenti a base di alcol devono essere strofinate fino a che non ritornino asciutte. 
  • Coprire naso e bocca con un fazzoletto o altro oggetto utile quando si tossisce o starnutisce.
  • Evitare di toccare occhi, naso e bocca con mani non lavate, anche se muniti di appositi guanti monouso.

E) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

La raccomandazione per l’uso dei DPI avverrà in relazione al diverso contesto in cui l’operatore esercita, e in funzione della tipologia del trattamento. A riguardo raccomandiamo di consultare il Rapporto ISS Covid-19 (n. 2/2020 Rev.)  sulle “Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da sars-cov-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (tabelle INAIL alto rischio) nell’attuale scenario emergenziale sars-cov-2” al seguente link:

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+2_+Protezioni_REV.V6.pdf/740f7d89-6a28-0ca1-8f76-368ade332dae?t=1585569978473

  • Tutti i DPI devono essere indossati solo dopo aver effettuato una accurata igiene ed aver sempre verificato la loro integrità.
  • I DPI monouso (mascherine chirurgiche, guanti, cuffie, camici etc.) devono essere sostituiti ad ogni cambio di attività del professionista.
  • Per tutti gli altri DPI riutilizzabili (visiera di protezione e/occhiali), è necessario lavarli accuratamente e disinfettarli con prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di sodio con soluzioni al 0,1-0,5% o disinfettanti contenenti alcol etilico al 75%.
  • In caso di utilizzo di tute, camici e divise non monouso, l’operatore/terapista dovrà attenersi alle normali procedure di lavaggio dei suddetti indumenti (se il tessuto lo consente, almeno ad una temperatura di 60°) al termine di ogni giornata lavorativa; a riguardo sarà pertanto necessario predisporre almeno un cambio. 

Per tutti gli operatori/terapisti dello studio/struttura, suggeriamo di predisporre la dotazione dei seguenti DPI.

a) In tutte le condizioni che non prevedono un contatto ravvicinato inferiore ad 1 metro con il paziente (esercizi guidati a distanza…), consigliamo l’utilizzo di:

    • mascherine di tipo chirurgiche

b) In tutte le condizioni di impossibilità a mantenere il distanziamento di sicurezza di 1 metro (terapia manuale, esercizi assistiti, manovre in prossimità del volto che possano generare aerosol, situazioni in cui il paziente sia impossibilitato all’uso delle mascherine…)  per una durata inferiore ai 15/20 minuti di esposizione, consigliamo l’utilizzo di:

    • mascherine di tipo FFP2 o FFP3 (senza valvola)
    • visiera protettiva/occhiali di protezione
    • guanti monouso 

c) In tutte le condizioni di impossibilità a mantenere il distanziamento di sicurezza di 1 metro (terapia manuale distrettuale, esercizi assistiti…) per una durata superiore ai 15/20 minuti di esposizione e/o soggetti ad attività ripetute, consigliamo l’utilizzo di:

    • mascherine di tipo FFP2 o FFP3 (senza valvola)
    • visiera protettiva/occhiali di protezione 
    • guanti monouso 
    • eventuale uso di camici/tute monouso, copri scarpe e cuffia

F) MISURE GENERALI E AMBIENTI

  • Nel rispetto del distanziamento obbligatorio, sarà necessaria una rimodulazione degli spazi e dei turni di lavoro, compatibile con il tipo di prestazione erogata.
  • Prediligere i trattamenti vis a vis.
  • Prevedere la procedura in caso sospetto Covid-19, che andrà documentata in caso di controllo.
  • Là dove necessario, evitare le sovrapposizioni tra le prenotazioni, al fine di impedire il superamento del numero massimo di pazienti consentito in contemporanea, in base alla metratura degli spazi a disposizione.
  • Garantire i ricambi dell’aria in tutti gli ambienti ove sono presenti postazioni di lavoro e personale, aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture (es. finestre, ecc.). Durante il ricambio dell’aria, è opportuno evitare la creazione di discomfort/disagio (es. correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo).
  • Nel caso di locali senza finestre (es. spogliatoi, bagni, ecc.) ma dotati di ventilatori/estrattori, questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza al fine di ridurre le concentrazioni nell’aria. 
  • Al termine della seduta, una volta eseguite tutte le precauzioni del caso, sarà necessario arieggiare il locale ed effettuare una pulizia accurata degli oggetti e delle superfici ambientali con prodotti idonei. 
  • Fornire al paziente, dopo ogni trattamento, apposito modello cartaceo che attesti la data, l’ora e il luogo dell’appuntamento. 
  • Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC), mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell’edificio). 
  • Gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) devono essere tenuti in buono stato di funzionamento. Inoltre è necessario tenere sotto controllo i parametri microclimatici (es. temperatura, umidità relativa, ecc.). 
  • Negli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC), eliminare la funzione di ricircolo dell’aria per evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni (es. virus, batteri, ecc.) nell’aria. 
  • Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento, tenere spenti gli impianti stessi per evitare il possibile ricircolo del virus SARS-CoV-2 in aria. Qualora ciò non fosse possibile, pulire settimanalmente, in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione ed acquisire informazioni sul tipo di pacco filtrante, installato sull’impianto di condizionamento, ed eventualmente sostituirlo con un pacco filtrante più efficiente. 
  • Provvedere all’aggiornamento continuo, attraverso i canali informativi ufficiali, sullo stato evolutivo della Pandemia da Covid-19, per tutto il personale dipendente e per i liberi professionisti.

G) MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

  • I fornitori esterni dovranno rispettare le seguenti modalità di accesso: 

– seguire i percorsi segnalati (ingresso, transito ed uscita) al fine di ridurre le occasioni di contatto con i dipendenti, gli operatori e gli utenti presenti nello studio/struttura; 

– rispettare le regole aziendali (es. controllo temperatura corporea, ecc.). 

  • Per i fornitori e/o altro personale esterno sarà necessario individuare e installare servizi igienici dedicati.

N.B. Le indicazioni fornite nel presente documento potrebbero essere soggette a continui aggiornamenti e direttive da parte degli Organi Istituzionali preposti, si rimanda pertanto alle norme, ai decreti ministeriali e alle ordinanze regionali e comunali. 

Si invitano pertanto i professionisti a voler consultare i seguenti link:

F.I.MFT

Federazione Italiana Massofisioterapisti

H) MODULO PER IL TRIAGE scarica il modulo MODULO TRIAGE FIMFT

Es.

Proposta modulo di autodichiarazione per il triage Covid-19, ai fini dell’accesso ai locali dello studio/struttura. 

N.B. Consigliamo ai professionisti di aggiornare il presente modulo, apponendo apposita data e firma ad ogni accesso allo studio, al fine di evitare, qualora sussistano le medesime condizioni, di riproporne la compilazione.

TRIAGE COVID-19

AUTODICHIARAZIONE

(ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000)

Il sottoscritto/a______________________________,

nato il ____. ____ . ____

a _________________(______),

residente in ________________________ (______),

via________________________________________,

e domiciliato in ____________________  (______),

via____________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000. 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

Di non essere sottoposto alla misura della quarantena, e di non essere ad oggi a conoscenza di aver contratto il virus Covid-19 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020; 

Di non avere allo stato attuale sintomi di infezione respiratoria, né febbre. 

Di non essere entrato/a in stretto contatto con casi Covid-19, sospetti o confermati, nei 14 giorni precedenti la data odierna. 

I dati personali raccolti saranno trattati conformemente al D.lgs. 101/2018.

Luogo_____________________Data __________________

Firma del dichiarante_______________________________

 

 

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