CHIARIMENTI SUL SISTEMA TESSERA SANITARIA PER TUTTI GLI ISCRITTI AGLI ELENCHI SPECIALI

A seguito delle numerose richieste di informazioni pervenute alla Federazione Italiana Massofisioterapisti (Associazioni fondatrici AIMFI, AIMTES e AMS), in merito all’obbligo all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, come da indicazioni fornite dalla Federazione Nazionale dei TSRM e PSTRP in data 2/12/2020 alla F.I.MFT, si precisa che:

relativamente ai professionisti iscritti agli Elenchi speciali a esaurimento, al fine dell’invio dei dati al Sistema TS, dovrà essere previsto un Decreto specifico.

Vista la particolare situazione di emergenza sanitaria ci sarà uno slittamento dei termini di
emanazione del Decreto stesso. Pertanto a oggi i professionisti iscritti agli Elenchi speciali a esaurimento non sono ancora interessati da questo adempimento e all’invio dei dati relativi al 2020”
.

Tale condizione trova riscontro anche nella circolare TSRM 4/2021, del 13 gennaio 2021, avente come oggetto: estensione comunicazione dati sistema Tessera Sanitaria per gli iscritti agli elenchi speciali a esaurimento.

Nella stessa viene comunicato a tutti i presidenti degli Ordini dei TSRM e PSTRP che: “a seguito dell’incontro tenutosi il 16 dicembre 2020, i rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate e del MEF – RGS hanno chiarito che con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze si prevederà la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie anche da parte degli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento di cui al DM 9 agosto 2019, a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2021.

Al decreto seguiranno i relativi provvedimenti attuativi dello stesso MEF – RGS e dell’Agenzia
delle Entrate”.

Pertanto al momento gli elenchi selezionabili dal portale TS non sono stati ancora aggiornati per nessuno degli elenchi speciali.

Resta quindi vigente il sistema cartaceo. La detraibilità delle spese è confermata previo utilizzo del timbro in fattura con l’indicazione del numero e della data di iscrizione all’elenco speciale.

Per le ricevute del 2021 sembrerebbe quindi scattare l’obbligo anche per gli iscritti agli elenchi speciali.

Si segnala comunque che nel Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 gennaio 2021 (non quello specifico per gli elenchi ad esaurimento), in fase di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono stati modificati e prorogati ulteriormente i termini di invio dei dati al Sistema TS.

Pertanto, è stato previsto che:

• per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2021, la proroga sarà al 31 luglio 2021 della
scadenza per la relativa trasmissione;

• per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021, la proroga sarà al 31 gennaio 2022
della scadenza per la relativa trasmissione;

• per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, la trasmissione avverrà entro la fine del mese successivo
alla data del documento fiscale.

Inoltre per le spese sostenute da gennaio 2021, i soggetti tenuti all’invio dovranno trasmettere
anche i documenti dei soggetti che hanno esercitato l’opposizione, senza indicare per tali soggetti il
codice fiscale. (art. 2 comma 2 lettera c DM 19/10/2020).

Si ricorda che come previsto dal DM 19/10/2020, attuativo di quanto previsto dall’art. 1, commi 679-680, della legge di bilancio 2020, le spese sanitarie trasmesse al Sistema TS dovranno essere comprensive dell’indicazione delle relative modalità di pagamento.

La F.I.MFT auspica che le attuali condizioni di governo e la crisi parlamentare in generale, non rallentino le operazioni relative all’uscita dell’apposito Decreto che estenderebbe anche agli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento l’obbligo all’invio dei dati al Sistema TS.

Un cordiale saluto a tutti voi.

Detraibilità IRPEF, circolare del 8-7-2020 n° 19. Pag.42.

Gentili professionisti Massofisioterapisti,

come avevamo già anticipato in data 26/05/2020, nella risposta pervenuta al nostro studio legale dall’Agenzia delle Entrate, di seguito riportiamo il testo della circolare ADE n° 19 del 08-07-2020, in cui, a pagina 42, viene definitivamente sancita la detrazione d’imposta IRPEF (art. 15, c. 1, lett. c del T.U.I.R.) per tutti gli iscritti all’elenco speciale Massofisioterapisti, istituiti presso gli Ordini dei TSRM e PSTRP.

La F.I.MFT, ricorda come tale diritto alla detraibilità delle spese, a oggi, fosse limitato ai soli soggetti che avevano conseguito un titolo entro la data del 17/03/1999.

Sennonché, in virtù della attività di consulenza giuridica presentata dallo studio legale della Federazione Italiana Massofisioterapisti, e non di interpello come qualcuno ha voluto far intendere per inficiare l’operato della stessa, (tutto facilmente dimostrabile) le precedenti circolari sono state superate dall’Amministrazione finanziaria, la quale ha avviato un’istruttoria con il Ministero della Salute, per comprendere l’impatto delle più recenti novità normative. Nella sostanza l’ADE riconosce la detrazione per le prestazioni rese, a partire dalla data di iscrizione all’elenco speciale e a condizione che nel documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestata l’iscrizione al predetto elenco.

La F.I.MFT ritiene sia necessario proseguire gli sforzi posti in essere, anche nell’ambito degli altri obiettivi prefissati.

#Unitisivince

Scarica CIRCOLARE 19 del 8-7-20: detraibilita

Massofisioterapisti: Si alla detraibilità delle prestazioni!

La F.I.MFT (Federazione Italiana dei Massofisioterapisti), (AIMFI-AIMTES e AMS), grazie al contributo ed alla assistenza legale dello Studio Legale Fratini & Associati, è riuscita finalmente a segnare un punto decisivo sulla annosa questione del regime fiscale applicabile alle prestazioni rese dalla categoria dei Massofisioterapisti.

L’Agenzia delle Entrate, all’interno della Circolare n.19 che sarà pubblicata successivamente, ha aderito alle conclusioni interpretative proposte dall’Avv. Fratini. 

Le altre questioni andranno stabilizzate nel breve termine, soprattutto in merito al non corretto inquadramento della figura del Massofisioterapista.

Di seguito il testo della consulenza dello studio legale relativo alla risposta ricevuta dall’ Ade.

Presidente F.I.MFT 

G. Russo

 
 

Fase DUE

                                             

   

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DA COVID-19 NEL SETTING SANITARIO

L’obiettivo del presente documento è quello di fornire ai professionisti una guida semplificata contenente tutte le indicazioni utili, al fine di rendere più efficaci tutte le misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia da Covid-19.

Scarica il protocollo in versione PDF: RIMODULAZIONE DEGLI INTERVENTI FASE DUE-FIMFT

Tenuto conto del protrarsi della situazione di emergenza, in considerazione della urgente necessità di garantire, secondo la normativa vigente, le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro, per il personale dipendente, per tutti i liberi professionisti e per tutti i fruitori del servizio fornito all’interno dello studio professionale e/o della struttura, e preso atto che la prosecuzione delle attività professionali potrà avvenire a patto che vengano garantiti adeguati livelli di protezione, in assenza dei quali l’attività dovrà essere sospesa fino al ripristino delle condizioni di salvaguardia, la F.I.MFT (Federazione Italiana Massofisioterapisti) e le Associazioni fondatrici (AIMFI, AIMTES e AMS) desiderano fornire i seguenti suggerimenti.

INDICE

A) Informazioni

B) Modalità di ingresso

C) Gestione degli spazi

D) Pulizia e sanificazione

E) DPI dispositivi di protezione individuale

F) Misure generali e ambienti

G) Modalità di accesso dei fornitori esterni

H) Modulo per il triage


A) INFORMAZIONI

  • Prima valutazione a distanza tramite contatto telefonico preventivo della segreteria e/o del professionista dello studio con tutti i pazienti da trattare per: 

– assicurarsi che il paziente non manifesti sintomi da infezione respiratoria (tosse, raffreddore) e febbre (maggiore di 37,5 °C) anche se non anziano e/o a rischio. In tal caso il paziente sarà invitato a rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante per valutare le azioni del caso. 

– avvisare il paziente che dovrà essere munito di apposita prescrizione specialistica inerente al tipo di trattamento. In mancanza di tale requisito la prestazione non potrà essere erogata. 

  • Per una gestione ottimale del paziente sarà necessario sospendere gli accessi terapeutici per gli utenti esposti maggiormente a rischio, come:
    • soggetti con stati di immunodepressione congenita o acquisita, 
    • soggetti anziani affetti da patologie croniche o con morbilità,
    • tutti i casi in cui il paziente stesso riferisca sintomi respiratori (raffreddore, tosse) anche in assenza di stato febbrile. 
  • Qualora i professionisti siano venuti a contatto con persone infette da Covid-19, o riscontrino i seguenti sintomi influenzali: febbre, tosse, rinite, congiuntivite, disturbi gastroenterici ecc., dovranno rimanere presso il proprio domicilio ed astenersi dallo svolgimento delle proprie attività.

B) MODALITA’ DI INGRESSO ( Scarica infografica: info-grafica-covid-19 )

  • Prevedere il doppio canale di entrata e di uscita qualora la struttura lo consenta. In alternativa, prevedere un tempo utile tra una seduta e l’altra per consentire agevolmente l’ingresso e l’uscita senza sovrapposizioni di terapie.
  • Organizzare il front-desk in modo tale che il paziente rimanga alla distanza richiesta dalla segreteria, fino a un massimo di utenti consentiti in base alla metratura e alle disposizioni adottate.
  • All’ingresso in struttura il paziente andrà invitato a procedere alla eventuale compilazione di apposita autodichiarazione (rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000, vedi allegato), all’igiene delle mani e a visionare la cartellonistica descrittiva per la gestione della seduta. 
  • Dotare lo studio/struttura di apposite infografiche, ben visibili da tutti gli utenti, per fornire le indicazioni utili a garanzia delle condizioni di sicurezza, riportando anche le norme igieniche da seguire. 
  • Disporre cartelli informativi su come operare e muoversi all’interno della struttura, in cui verrà chiaramente esplicitato che: 

la struttura adotta tutte le procedure per limitare l’avvicinamento tra i pazienti ed esegue quotidianamente tutte le operazioni di sanificazione dei locali e delle attrezzature necessarie, atte a contenere la diffusione da Covid-19, secondo le indicazioni del Ministero della Salute,

 – l’accesso ai locali dello studio sarà consentito solo previo utilizzo del gel igienizzante, rilevamento della temperatura corporea e solo se muniti di apposito DPI (mascherina). 

  • Predisporre una postazione fissa in ingresso/uscita per:

la fornitura di disinfettante/igienizzante per mani e superfici a base alcolica,  

– sistema di rilevamento digitale della temperatura corporea in ingresso (termometro). La temperatura corporea non potrà essere superiore ai 37,5°C. In tal caso si inviterà il paziente a ritornare alla propria abitazione e a contattare il proprio medico di base. 

  • Prevedere, qualora il paziente ne sia sprovvisto, la fornitura di apposita mascherina chirurgica monouso, al fine di limitare e impedire la trasmissione del virus via droplets (goccioline) e da contatto. L’uso delle mascherine deve essere sempre combinato con altre azioni di prevenzione/igiene personale e respiratoria.
  • Prevedere in ingresso la compilazione di apposita modulistica (rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000) in cui venga chiaramente esplicitato che il paziente non è sottoposto a misura di quarantena, che è a conoscenza delle attuali disposizioni, che non è venuto a contatto con pazienti affetti da Covid-19 conclamati etc.

C) GESTIONE DEGLI SPAZI

  • Prevedere l’accesso ai locali dello studio/struttura da parte del paziente, garantendo in ogni luogo e momento il distanziamento di almeno 1 metro.
  • Non consentire la sosta nella sala di aspetto agli accompagnatori dei pazienti, se non in fase di solo arrivo e di ripresa in caso di soggetti non autosufficienti. Riservare l’utilizzo della sala ai soli destinatari degli interventi sanitari. Sarà comunque necessario predisporre le sedie ad 1 metro e ½ di distanza tra loro.
  • Eliminare giornali, riviste o volantini.
  • L’accesso ai locali spogliatoio deve essere limitato per evitare eventuali affollamenti. All’interno degli stessi, è opportuno mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro. Definire il numero massimo di compresenze consentito (sulla base delle metrature a disposizione) che dovrà essere affisso sulla apposita cartellonistica. 
  • L’utilizzo del vano ascensore deve essere consentito ad una persona alla volta. Qualora le dimensioni della cabina lo consentissero, sarà possibile la compresenza di più persone (es. 2 persone alla volta) purché sia mantenuta la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Anche in questo caso dovrà essere previsto un apposito cartello con le specifiche indicazioni di utilizzo dell’ascensore. 
  • Negli antibagni è consentita la presenza di una sola persona. Per l’utilizzo dei lavabi è necessario attendere il proprio turno mantenendo le distanze di sicurezza. Applicare fuori dai bagni apposita cartellonistica a riguardo. 

D) PULIZIA E SANIFICAZIONE

  • Lo studio/struttura assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti e delle attrezzature utilizzate.
  • Programmare le operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione ordinaria (inizio e fine giornata) e preventivare quelle periodiche settimanali. Si consiglia a riguardo di documentare e registrare tali attività.
  • Potenziare le azioni di pulizia e sanificazione ambientale, prestando particolare cura nella formazione e informazione di eventuale altro personale addetto alla sanificazione. Individuare procedure di pulizia (standard) e di igienizzazione (con prodotti disinfettanti contenenti alcol – etanolo – al 75% o a base di cloro all’1% – candeggina – e con frequenza quotidiana per le superfici di maggiore utilizzo – maniglie, scrivanie, sala d’attesa, desk, lettini, bagni, etc.); 
  • Gli addetti/operatori professionali che svolgono le attività di pulizia quotidiana degli ambienti e/o luoghi di lavoro devono rispettare le procedure ed i protocolli in materia di igiene e prevenzione e indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (es. mascherine, guanti monouso). 
  • Al fine di assicurare la massima igiene degli spazi di lavoro verranno utilizzati durante i trattamenti, là dove possibile, oggetti monouso che andranno prontamente smaltiti dopo il normale utilizzo. 
  • Provvedere allo smaltimento dei materiali monouso in sacchetti depositati negli appositi contenitori dei rifiuti, senza particolari indicazioni se i pazienti trattati non presentano alcuna sintomatologia tipo Covid-19. 
  • In caso sospetto da Covid-19, tutti gli oggetti andranno invece trattati come rifiuti speciali (categoria B-UN3291).
  • Predisporre la pulizia e la disinfezione periodica dei cestini e degli appositi contenitori.
  • Dopo ogni trattamento l’operatore/terapista dovrà sempre attenersi alle normali procedure di igiene provvedendo alla disinfezione delle attrezzature e dei sussidi utilizzati (lettino, elettromedicali etc..). Si consiglia a riguardo l’utilizzo di prodotti pronti all’uso, tipo spray, a base di ipoclorito di sodio con soluzioni al 0,1-0,5% o disinfettanti contenenti alcol etilico al 75%.
  • È raccomandata ai clienti presenti in studio la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone, o in assenza di questi, con soluzioni detergenti a base di alcol; in caso di lavaggio con acqua e sapone le mani devono essere strofinate per almeno 35-40 secondi, mentre in caso di uso di detergenti a base di alcol devono essere strofinate fino a che non ritornino asciutte. 
  • Coprire naso e bocca con un fazzoletto o altro oggetto utile quando si tossisce o starnutisce.
  • Evitare di toccare occhi, naso e bocca con mani non lavate, anche se muniti di appositi guanti monouso.

E) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

La raccomandazione per l’uso dei DPI avverrà in relazione al diverso contesto in cui l’operatore esercita, e in funzione della tipologia del trattamento. A riguardo raccomandiamo di consultare il Rapporto ISS Covid-19 (n. 2/2020 Rev.)  sulle “Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da sars-cov-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (tabelle INAIL alto rischio) nell’attuale scenario emergenziale sars-cov-2” al seguente link:

https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+2_+Protezioni_REV.V6.pdf/740f7d89-6a28-0ca1-8f76-368ade332dae?t=1585569978473

  • Tutti i DPI devono essere indossati solo dopo aver effettuato una accurata igiene ed aver sempre verificato la loro integrità.
  • I DPI monouso (mascherine chirurgiche, guanti, cuffie, camici etc.) devono essere sostituiti ad ogni cambio di attività del professionista.
  • Per tutti gli altri DPI riutilizzabili (visiera di protezione e/occhiali), è necessario lavarli accuratamente e disinfettarli con prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di sodio con soluzioni al 0,1-0,5% o disinfettanti contenenti alcol etilico al 75%.
  • In caso di utilizzo di tute, camici e divise non monouso, l’operatore/terapista dovrà attenersi alle normali procedure di lavaggio dei suddetti indumenti (se il tessuto lo consente, almeno ad una temperatura di 60°) al termine di ogni giornata lavorativa; a riguardo sarà pertanto necessario predisporre almeno un cambio. 

Per tutti gli operatori/terapisti dello studio/struttura, suggeriamo di predisporre la dotazione dei seguenti DPI.

a) In tutte le condizioni che non prevedono un contatto ravvicinato inferiore ad 1 metro con il paziente (esercizi guidati a distanza…), consigliamo l’utilizzo di:

    • mascherine di tipo chirurgiche

b) In tutte le condizioni di impossibilità a mantenere il distanziamento di sicurezza di 1 metro (terapia manuale, esercizi assistiti, manovre in prossimità del volto che possano generare aerosol, situazioni in cui il paziente sia impossibilitato all’uso delle mascherine…)  per una durata inferiore ai 15/20 minuti di esposizione, consigliamo l’utilizzo di:

    • mascherine di tipo FFP2 o FFP3 (senza valvola)
    • visiera protettiva/occhiali di protezione
    • guanti monouso 

c) In tutte le condizioni di impossibilità a mantenere il distanziamento di sicurezza di 1 metro (terapia manuale distrettuale, esercizi assistiti…) per una durata superiore ai 15/20 minuti di esposizione e/o soggetti ad attività ripetute, consigliamo l’utilizzo di:

    • mascherine di tipo FFP2 o FFP3 (senza valvola)
    • visiera protettiva/occhiali di protezione 
    • guanti monouso 
    • eventuale uso di camici/tute monouso, copri scarpe e cuffia

F) MISURE GENERALI E AMBIENTI

  • Nel rispetto del distanziamento obbligatorio, sarà necessaria una rimodulazione degli spazi e dei turni di lavoro, compatibile con il tipo di prestazione erogata.
  • Prediligere i trattamenti vis a vis.
  • Prevedere la procedura in caso sospetto Covid-19, che andrà documentata in caso di controllo.
  • Là dove necessario, evitare le sovrapposizioni tra le prenotazioni, al fine di impedire il superamento del numero massimo di pazienti consentito in contemporanea, in base alla metratura degli spazi a disposizione.
  • Garantire i ricambi dell’aria in tutti gli ambienti ove sono presenti postazioni di lavoro e personale, aprendo con maggiore frequenza le diverse aperture (es. finestre, ecc.). Durante il ricambio dell’aria, è opportuno evitare la creazione di discomfort/disagio (es. correnti d’aria o freddo/caldo eccessivo).
  • Nel caso di locali senza finestre (es. spogliatoi, bagni, ecc.) ma dotati di ventilatori/estrattori, questi devono essere mantenuti in funzione per tutto il tempo di permanenza al fine di ridurre le concentrazioni nell’aria. 
  • Al termine della seduta, una volta eseguite tutte le precauzioni del caso, sarà necessario arieggiare il locale ed effettuare una pulizia accurata degli oggetti e delle superfici ambientali con prodotti idonei. 
  • Fornire al paziente, dopo ogni trattamento, apposito modello cartaceo che attesti la data, l’ora e il luogo dell’appuntamento. 
  • Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Ventilazione Meccanica Controllata, VMC), mantenere attivi l’ingresso e l’estrazione dell’aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7 (possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione nelle ore notturne di non utilizzo dell’edificio). 
  • Gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) devono essere tenuti in buono stato di funzionamento. Inoltre è necessario tenere sotto controllo i parametri microclimatici (es. temperatura, umidità relativa, ecc.). 
  • Negli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC), eliminare la funzione di ricircolo dell’aria per evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni (es. virus, batteri, ecc.) nell’aria. 
  • Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento, tenere spenti gli impianti stessi per evitare il possibile ricircolo del virus SARS-CoV-2 in aria. Qualora ciò non fosse possibile, pulire settimanalmente, in base alle indicazioni fornite dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell’aria di ricircolo per mantenere bassi i livelli di filtrazione/rimozione ed acquisire informazioni sul tipo di pacco filtrante, installato sull’impianto di condizionamento, ed eventualmente sostituirlo con un pacco filtrante più efficiente. 
  • Provvedere all’aggiornamento continuo, attraverso i canali informativi ufficiali, sullo stato evolutivo della Pandemia da Covid-19, per tutto il personale dipendente e per i liberi professionisti.

G) MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

  • I fornitori esterni dovranno rispettare le seguenti modalità di accesso: 

– seguire i percorsi segnalati (ingresso, transito ed uscita) al fine di ridurre le occasioni di contatto con i dipendenti, gli operatori e gli utenti presenti nello studio/struttura; 

– rispettare le regole aziendali (es. controllo temperatura corporea, ecc.). 

  • Per i fornitori e/o altro personale esterno sarà necessario individuare e installare servizi igienici dedicati.

N.B. Le indicazioni fornite nel presente documento potrebbero essere soggette a continui aggiornamenti e direttive da parte degli Organi Istituzionali preposti, si rimanda pertanto alle norme, ai decreti ministeriali e alle ordinanze regionali e comunali. 

Si invitano pertanto i professionisti a voler consultare i seguenti link:

F.I.MFT

Federazione Italiana Massofisioterapisti

H) MODULO PER IL TRIAGE scarica il modulo MODULO TRIAGE FIMFT

Es.

Proposta modulo di autodichiarazione per il triage Covid-19, ai fini dell’accesso ai locali dello studio/struttura. 

N.B. Consigliamo ai professionisti di aggiornare il presente modulo, apponendo apposita data e firma ad ogni accesso allo studio, al fine di evitare, qualora sussistano le medesime condizioni, di riproporne la compilazione.

TRIAGE COVID-19

AUTODICHIARAZIONE

(ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000)

Il sottoscritto/a______________________________,

nato il ____. ____ . ____

a _________________(______),

residente in ________________________ (______),

via________________________________________,

e domiciliato in ____________________  (______),

via____________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000. 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

Di non essere sottoposto alla misura della quarantena, e di non essere ad oggi a conoscenza di aver contratto il virus Covid-19 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020; 

Di non avere allo stato attuale sintomi di infezione respiratoria, né febbre. 

Di non essere entrato/a in stretto contatto con casi Covid-19, sospetti o confermati, nei 14 giorni precedenti la data odierna. 

I dati personali raccolti saranno trattati conformemente al D.lgs. 101/2018.

Luogo_____________________Data __________________

Firma del dichiarante_______________________________

 

 

COMUNICATO IN ATTESA DELLE LINEE GUIDA DELLA FASE DUE

La proroga delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, decretata dal Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso il DPCM del 10 aprile 2020, non sembrerebbe abbia apportato modifiche in merito alle attività previste dal nostro profilo professionale. Come quanto più volte ribadito, sarà possibile esercitare per i soli casi indifferibili, previa prescrizione medica a carattere di urgenza, e solo se in grado di garantire di aver adottato tutte le misure di prevenzione del rischio di contagio da SARS – COV – 2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), indicate dagli Enti e dagli Organismi preposti, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle indicazioni fornite dalle Regioni di appartenenza nelle quali operiamo.

Nel caso di attività svolta presso strutture ambulatoriali, consigliamo di verificare con i propri consulenti per la sicurezza del lavoro, tutte le misure e le procedure adottate e da adottare in relazione alla specifica situazione, sia in termini di gestione del personale, degli addetti e dei requisiti strutturali.

Dal 4 maggio, dovrebbe cominciare finalmente la vera FASE 2, ma solo a condizione che l’indice di correlazione R0 sia prossimo allo zero, e per questo risulterà fondamentale continuare a rispettare le regole.

La stesura di un documento, frutto del lavoro di una task force di esperti, darà vita ad una serie di linee guida da applicare per l’avvio di questa nuova fase.

ABBIAMO TUTTI BISOGNO DI UNA RIPARTENZA, ma è fondamentale che lo si faccia in sicurezza, affinché non vengano vanificati tutti gli sforzi messi in campo finora.  

Le nuove e numerose linee guida, delineate dai vari gruppi di lavoro, forniranno precise indicazioni su come andrà gestita la fase di riapertura.

Saranno fornite, ad esempio, istruzioni su come coordinare gli ingressi e le uscite, i turni, la distanza interpersonale da adottare in relazione alla metratura delle superfici dei locali, il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione e prevenzione dal contagio, e i requisiti necessari per una corretta igiene e sanificazione dei luoghi di lavoro.

Da ciò la necessità, da parte della F.I.MFT, di fornire a tutti i professionisti solo informazioni utili e che seguano esclusivamente direttive ufficiali da parte degli enti istituzionali preposti, al fine di eliminare soluzioni meramente interpretative.

Pertanto, aspettando che si intervenga con decisione a sostegno dei professionisti con la FASE DUE, necessaria ad allentare le soluzioni restrittive atte a contenere la diffusione del Covid-19, e in attesa che vengano emanate apposite indicazioni, a cui tutti saranno obbligatoriamente tenuti ad assolvere durante lo svolgimento della propria attività, a garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, per il personale dipendente, per tutti i liberi professionisti e per tutti i fruitori del servizio fornito;

la F.I.MFT invita la categoria dei Massofisioterapisti a voler consultare i seguenti LINK ISTITUZIONALI DI RIFERIMENTO, dove sarà possibile acquisire ed accedere alle uniche informazioni ufficiali e dettagliate fornite attualmente.

MATERIALI SELEZIONATI DAGLI ESPERTI:

·         ARS Toscana. Coronavirus COVID-19. Vestizione. Procedure di vestizione e svestizione in presenza di caso sospetto/probabile/confermato. Per gli operatori delle strutture sanitarie. 

·         Circolare del Ministero della Salute. N. 7922 del 09/03/2020. COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso. 

·         Decreto del presidente del consiglio dei ministri 08 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (G.U. Serie Generale, n. 59 del 08 marzo 2020) 

·         Decreto del presidente del consiglio dei ministri 09 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01558) (G.U. Serie Generale, n. 62 del 09 marzo 2020)  

·         ECDC -European Centre for Disease Prevention and Control. Guidance for wearing and removing personal protective equipment in healthcare settings for the care of patients with suspected or confirmed COVID-19. Stockholm: ECDC; 2020 

·         Gruppo di lavoro ISS. Prevenzione e controllo delle Infezioni. Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione del 7 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n.1/ 2020) 

·         Rapporto Tecnico ECDC: Personal protective equipment (PPE) needs in healthcare settings for the care of patients with suspected or confirmed 2019-nCoV

.    Traduzione in italiano a cura di Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica. [ECDC: Stockholm; 2020]

MATERIALI DIVULGATIVI 

·     Ministero della salute – Igiene mani: 

.    Opuscolo Lavare le mani. Ecco come, quando e perché (traduzione da testo OMS)  

.    Pieghevole Previeni le infezioni con il corretto lavaggio delle mani del ministero della Salute  

.    Pagine Infezioni correlate all’assistenza nell’area tematica Malattie infettive  

·    Sito FNOPI – Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche  

·    Pagina Infection prevention and control sito OMS 

·    Pagina Healthcare-associated infections sito ECDC  

·    Epicentro – Decalogo del Ministero della salute 

·   CDC. Center for Disease Control and prevention. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

.    Coronavirus

.    Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

·   ECDC (European Center for Disease Control) Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie 

.    Novel coronarovirus in China

·    Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 

.    Coronavirus: ordinanze, ultime circolari regionali e note esplicative

·    Federazione Italiana Medici di Medicina Generale 

·     Istituto Superiore di Sanità 

.    Sito ISS 

.    Epicentro (pagina su coronavirus)

·    Ministero della Salute 

.    Nuovo coronavirus

·    Organizzazione Mondiale della Sanità 

.    OMS Coronavirus

.    Outbreak

·     Protezione Civile –Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento della Protezione civile. Mappa della situazione in Italia.

.     Versione Mobile

·     Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure – SIMG

·     Società Italiana di Igiene Medicina preventiva e Sanità pubblica – SITI

Le autorità raccomandano di seguire soltanto le indicazioni che trovano riscontro nelle fonti ufficiali.

Si invitano altresì i professionisti ad attenersi a quanto espressamente indicato dall’Ordine di appartenenza e dalle Associazioni di riferimento.

Troverete inoltre qui di seguito un foglio informativo da consultare dell’INAIL sul Covid-19 e sulla protezione degli operatori sanitari. Inail Opuscolo

Ufficio stampa FI.MFT

Buona Pasqua!

 

 

 

 

 

 

 

Carissimi Massofisioterapisti,
stiamo vivendo giornate che non potremo mai dimenticare.
Giorni in cui ognuno di noi è chiamato a lottare contro un nemico invisibile, infido e contro i tanti focolai nascosti del Covid-19.
La reclusione in casa, la rinuncia alla libertà individuale, la ormai piena consapevolezza della fragilità del nostro corpo, l’illusione di poter comandare spazio e tempo, devono indurci ad una profonda assunzione comune e personale di responsabilità, nel pieno rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus.
Oggi più che mai occorre compattezza, coesione di forze e di intenti, per rendere efficaci gli sforzi di tutti quei soggetti maggiormente esposti al contagio, e di tutti coloro che, pur se indirettamente, operano incessantemente per garantire la fattibilità e la fluidità dei servizi fondamentali necessari.
Pur consapevoli della scarsa tenuta del sistema sanitario e del sistema produttivo ed economico del nostro paese, una volta terminato il lockdown, occorrerà ripartire e noi, come F.I.MFT, intendiamo essere pronti per continuare a dare supporto a tutti i professionisti.

In attesa che il governo promuova nuove regole e concepisca nuove norme,
“COMINCIAMO TUTTI A PENSARE A SOLUZIONI ALTERNATIVE”

La F.I.MFT, al di là dei proclami, intende esprimere la propria vicinanza a tutti i professionisti in difficoltà, ai contagiati, alle famiglie devastate dal dolore per la scomparsa di una persona cara, a chi ha perso il lavoro ed è destinato a un nuovo periodo di precarietà; ma soprattutto desidera esprimere la massima gratitudine e sostegno per quei medici, infermieri e volontari tutti, che strenuamente si stanno prodigando mettendo a repentaglio la loro stessa esistenza.

La F.I.MFT, augura a tutti voi ed alle vostre famiglie una Buona Pasqua e
desidera inoltre invitarvi a estendere tale augurio a tutti i pazienti.

Fate percepire di più il vostro esser presenti, condividendo con loro i vissuti e gli stati d’animo emotivi, anche questo riteniamo debba essere parte integrante del nostro lavoro.

Possano questi giorni di Pasqua portare a tutti voi una nuova speranza per un domani migliore.

F.I.MFT

Per i Professionisti: procedure semplificate per ottenere il Bonus previsto nel decreto CURA ITALIA.

AVVISO PER TUTTI I PROFESSIONISTI 

OGGETTO: RICHIESTA “INDENNITÀ SOSTEGNO COVID 19”

Gentili Professionisti, la F.I.MFT (Federazione Italiana Massofisioterapisti) e le Associazioni fondatrici (AIMFI, AMS e AIMTES) desiderano informarvi sulle modalità prossime di richiesta per usufruire dei contributi di indennità legata all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tra le misure previste nel Decreto “Cura Italia” firmato dal premier Giuseppe Conte, sono state introdotte alcune “indennità di sostegno” per sostenere le imprese e i lavoratori colpiti dalle conseguenze economiche legate alla rapida diffusione del Covid-19.

Tali indennità Covid-19, come quanto disposto nell’ articolo 27 del decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17/03/2020, non concorreranno alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.  

Verrà pertanto riconosciuta una rifusione pari a 600 euro per tutti i professionisti, i commercianti, gli artigiani. 

Potranno accedere all’indennità di sostegno nello specifico:

(art. 27, Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

  • i liberi Professionisti con partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo.
  • i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data (23 febbraio 2020);
  • gli iscritti alla Gestione separata dell’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
  • non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tra le misure a sostegno sono inoltre previste anche quelle relative al mondo sportivo

(Indennità per i collaboratori sportivi).

Tale indennizzo è previsto anche per i rapporti di collaborazione già in essere alla data del 23 febbraio 2020 presso “federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche” (di cui all’art. 67, comma 1, lettera m, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

Il risarcimento verrà riconosciuto da Sport e Salute S.p.A.

Le modalità di presentazione delle domande saranno individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dal 18 marzo 2020, data di pubblicazione del decreto “Cura Italia“. Con lo stesso decreto verranno definiti i criteri di gestione del fondo e le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

Si precisa che non esiste alcun modulo di presentazione della domanda o format di autocertificazione e che, per presentare la domanda, occorrerà attendere le modalità che la società Sport e Salute pubblicherà sul proprio sito istituzionale.

La società (Sport e Salute S.p.A.) ha comunque attivato un indirizzo email: curaitalia@sportesalute.eu.

IMPORTANTE 

Ai fini della richiesta di indennità, sarà necessario disporre del Pin di accesso al sistema MyINPS.

Il Pin è il sistema di riconoscimento grazie al quale ogni utente potrà usufruire dei servizi a lui dedicati.

ESORTIAMO PERTANTO TUTTI I PROFESSIONISTI CHE NON LO AVESSERO ANCORA FATTO, A VOLER RICHIEDERE URGENTEMENTE IL PIN DI ACCESSO UTILIZZANDO LE SEGUENTI PROCEDURE:

  • ONLINE, attraverso la procedura di richiesta PIN al seguente link: 

https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/richiestaPIN.do

  • oppure tramite CONTACT CENTER, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico).

Esistono due varianti del Pin dell’Inps: 

  • PIN CLASSICO, detto ordinario, necessario per accedere ai propri dati di posizione contributiva;
  • PIN DISPOSITIVO, che serve per richieste, domande e istanze da presentare all’Inps (es. bonus di 600 euro che il governo ha appena varato nel Decreto “Cura Italia.

N.B. Sarà pertanto necessario trasformare il Pin Ordinario in Pin Dispositivo, oppure utilizzare la procedura semplificata che sarà a breve pubblicata online sul sito dell’Inps.

LA DOMANDA POTRÀ ESSERE PRESENTATA IN DUE MODI:

  1. o attraverso la PROCEDURA ORDINARIA, nel caso in cui il cittadino sia munito di PIN dispositivo, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica e Carta nazionale dei servizi;

TRASFORMAZIONE PIN ORDINARIO IN DISPOSITIVO

Se disponete già di un Pin ordinario,

cliccare sul seguente link “CONVERTIRE IL PIN IN PIN DISPOSITIVO:

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=47197&lang=IT

cliccare su “PROCEDURA ONLINE PER CONVERTIRE IL PIN”:

https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?uri=https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/convertiPIN.do?S%3DS&S=S

cliccare su “RICHIEDI E GESTISCI IL TUO PIN

https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp

cliccare su “VUOI IL PIN DISPOSITIVO?

https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/dettaglioConverti.jsp

cliccare su “CONVERTI PIN

https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/convertiPIN.do

Seguire le istruzioni successive.

Oppure,

potete compilare il modulo MV 35. Il modulo MV 35 può essere scaricato dal sito:

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?moduli=true&iidmodulo=781&lingua=it&IdArea=4873

Una volta compilato (lo si può fare al computer), stamparlo e scansionarlo, e caricarlo online assieme alla scansione di un documento di identità valido. Altra possibilità è spedirli entrambi via fax al Contact Center Inps al numero 800 803 164.

  1. oppure attraverso la PROCEDURA SEMPLIFICATA, che sarà pubblicata a breve nella settimana prossima sul sito ufficiale: https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx

La procedura semplificata è quella dedicata ai cittadini sprovvisti degli strumenti previsti dall’INPS per porre in essere la procedura ordinaria. La modalità semplificata consentirà ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale INPS o Contact Center. 

L’INPS comunica, inoltre, che a breve verrà rilasciata una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, che consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale.

La F.I.MFT raccomanda ai Professionisti di utilizzare a riguardo solo i canali ufficiali Inps:

Per eventuali chiarimenti e informazioni nel dettaglio, si consiglia di rivolgersi direttamente ai propri Consulenti fiscali e dott. Commercialisti.

Quanto condiviso e proposto voglia essere solo un modesto contributo, nel tentativo di velocizzare e semplificare tutte le operazioni richieste ai fini dell’ottenimento del bonus Cura Italia.

La F.I.MFT intende esprimere la massima solidarietà a tutti i cittadini direttamente e indirettamente colpiti dal virus e alle loro famiglie. 

Pur comprendendo anche il disastroso impatto economico e finanziario, auspica una efficace risoluzione dell’emergenza, che possa consentire, in tempi utili, una ripresa delle normali attività lavorative.

La F.I.MFT desidera inoltre ringraziare i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari tutti, i volontari e quanti si adoprano, in prima linea, lottando instancabilmente, con coraggio e dedizione, per contrastare il Covid-19. 

Grazie di cuore!

Cordiali saluti.  

F.I.MFT

 

Giuseppe Conte, ha firmato il dpcm il 22-3-2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; 

Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; 

DECRETA:

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

  • a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze; 
  • b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
  • c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
  • e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
  • f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  • h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2.
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

2.  Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 22 MARZO 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

CONSIGLI E INFORMAZIONI UTILI PER TUTTI I PROFESSIONISTI MASSOFISIOTERAPISTI.

                          

CONSIGLI E SUGGERIMENTI A TUTTI I PROFESSIONISTI MASSOFISIOTERAPISTI

Premesso che:

  • I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).
  • Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) è un virus respiratorio che appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus.
  • Il Coronavirus si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata, sebbene in casi rari, alcuni soggetti, nelle fasi prodromiche della malattia, e quindi con sintomi assenti o molto lievi, possano trasmettere il virus. 
  • Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo. Generalmente i sintomi sono lievi, soprattutto nei bambini e nei giovani adulti, e a inizio lento. 
  • Circa 1 su 5 persone con COVID-19 si ammala gravemente e presenta difficoltà respiratorie, richiedendo il ricovero in ambiente ospedaliero. 
  • Il numero di persone contagiate dal Covid-19 è in continuo e rapido aumento in quasi tutti i paesi dell’Europa.
  • Non esiste un trattamento specifico per la malattia. Il trattamento deve essere basato sulla sintomatologia del paziente. La terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio. 

La F.I.MFT (Federazione Italiana Massofisioterapisti), al fine di contribuire in maniera efficace alla riduzione della diffusione della pandemia e nel rispetto delle misure precauzionali di contenimento del rischio, nel tentativo di garantire ai pazienti la continuità dell’assistenza nelle condizioni di massima sicurezza, consentendo ai Massofisioterapisti di operare con il minor rischio possibile, invita tutti i professionisti a voler seguire le indicazioni qui di seguito fornite.

NOZIONI GENERALI SUL COVID 19

SINTOMATOLOGIA

I sintomi più comuni sono: 

  • Stato febbrile 
  • Stanchezza e tosse secca 
  • Indolenzimento e dolori muscolari 
  • Congestione nasale
  • Mal di gola 
  • Diarrea

Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi l’infezione può causare: 

  • Polmonite 
  • Sindrome respiratoria acuta grave 
  • Insufficienza renale 
  • Morte 

SOGGETTI A RISCHIO

  • Soggetti che vivono o che hanno viaggiato in aree a rischio di infezione da nuovo coronavirus oppure persone che rispondono ai criteri di contatto stretto con un caso confermato o probabile di COVID-19. 

Le aree a rischio di infezione da nuovo coronavirus sono quelle in cui è presente la trasmissione locale di SARS-CoV-2, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Queste vanno differenziate dalle aree nelle quali sono presenti solo casi importati. 

  • Le persone anziane e quelle con patologie sottostanti, quali ipertensione, problemi cardiaci o diabete e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in trattamento con farmaci immunosoppressori, trapiantati) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia. 
  • Medici e operatori sanitari poiché entrano in contatto con i pazienti più spesso di quanto non faccia la popolazione generale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda che gli operatori sanitari applichino le adeguate misure di prevenzione e controllo delle infezioni in generale e delle infezioni respiratorie. 

RACCOMANDAZIONI PER I SOGGETTI A RISCHIO

 Si raccomanda a tutti i soggetti a rischio di adottare le seguenti misure di protezione personale: 

  • restare a casa, uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità (vedi misure di contenimento); 
  • lavarsi spesso le mani; 
  • evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
  • evitare abbracci e strette di mano; 
  • mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 
  • igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 
  • evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
  • non toccare occhi, naso e bocca con le mani; 
  • coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
  • non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
  • pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
  • usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.  
  • Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sospetti di essere stato in stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19: 

N.B.

Rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama il numero verde regionale. Utilizza i numeri di emergenza 112/118 soltanto se strettamente necessario. 

DURATA DEL PERIODO DI INCUBAZIONE

Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni. 

TEMPO DI SOPRAVVIVENZA DEL COVID 19 

Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore, anche se è ancora in fase di studio. L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina). Ricorda di disinfettare sempre gli oggetti che usi frequentemente (il tuo telefono cellulare, gli auricolari o un microfono) con un panno inumidito con prodotti a base di alcol o candeggina (tenendo conto delle indicazioni fornite dal produttore). (Fonte: ISS) 

UTILIZZO DELLE MASCHERINE

Si consiglia a tutti i professionisti di utilizzare durante i trattamenti sempre la mascherina, anche se i rapporti con i pazienti non sono ravvicinati, e di farla indossare agli stessi, per proteggere sia loro che l’operatore. 

L’uso delle mascherine deve essere sempre combinato con altre azioni di prevenzione/igiene personale e respiratoria. 

COME UTILIZZARE LA MASCHERINA MONOUSO

Poiché la superficie esterna della mascherina indossata, le mani (o i guanti) possono essere contaminati dal virus, si deve fare particolare attenzione alla manipolazione della mascherina stessa, onde evitare il rischio di reinfettare o di infettarsi”.

Prima di indossare la mascherina, lavare le mani accuratamente con acqua e sapone o con una soluzione alcolica; 

  • Coprire bocca e naso con la mascherina assicurando che sia integra e che aderisca bene al volto; 
  • Evitare di toccare le parti a contatto con le vie aeree della mascherina mentre la si indossa, qualora dovesse accadere è necessario lavare le mani accuratamente; 
  • Quando la mascherina diventa umida, sostituirla con una nuova e non riutilizzarla; 
  • togliere la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore; gettarla in un sacchetto chiuso e lavare le mani. 
  • Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. L’uso razionale delle mascherine è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose. 

COME UTILIZZARE LA MASCHERINA NON MONOUSO

Il materiale da impiegare per la sanitizzazione” della mascherina deve essere costituito da una soluzione idroalcolica al 70% (alcool 70%) in erogatore spray ecologico o altro dispenser.

  • Togliere la mascherina indossata sul viso utilizzando gli elastici e cercando di evitare di toccarla nella sua parte interna;
  • Adagiare la mascherina su una superficie precedentemente pulita/sanitizzata con acqua e sapone o soluzione idroalcolica o altro disinfettante idoneo con la parte esterna verso l’alto”.
  • Lavare nuovamente le mani; 
  • Indossare un nuovo paio di guanti monouso, o, in alternativa, sanitizzare le mani con una soluzione idroalcolica al 75-85% o altro disinfettante idoneo;
  • Spruzzare uniformemente la soluzione idroalcolica al 70% su tutta la superficie compreso gli elastici. Ma senza eccedere nella bagnatura. È sufficiente che sia spruzzato uno strato uniforme sull’intera superficie. Quindi girare la mascherina e ripetere l’operazione.
  • Lasciare agire la soluzione fino a completa evaporazione in un luogo protetto (almeno 30 minuti, il tempo di asciugatura può variare in funzione delle condizioni ambientali). 
  • Dopo l’asciugatura la mascherina è sanitizzata. 
  • Evitare di contaminarla soprattutto nella parte interna.

TIPOLOGIE DI MASCHERINE

Le mascherine si dividono in DPI “Dispositivi di Protezione Individuale” e DM “Dispositivi Medici” o “mascherine Medicali”. 

I DPI in commercio, di qualunque tipo o categoria essi siano, devono presentare la marcatura CE. Nel campo della protezione delle vie respiratorie ce ne sono circa una quarantina. 

MASCHERINE CHIRURGICHE

 

 

 

 

 

Le “mascherine Medicali” (cosiddette “chirurgiche”) svolgono una differente funzione rispetto al DPI. Esse hanno come caratteristica quella di non diffondere agenti biologici pericolosi, ovvero i virus, nell’atmosfera circostante. Queste mascherine, le cui caratteristiche e performance sono diverse da quelle delle citate FFP2 o FFP3 possono, quindi, evitare che il portatore diffonda il contagio, ma non proteggono lo stesso adeguatamente dal contagio di provenienza altrui soprattutto per la scarsa aderenza al volto. «La UNI EN 14683 prevede che esse possano anche essere indossate da pazienti infetti per ridurre il rischio di propagazione di infezione in situazione di epidemia o di pandemia. Dopo l’utilizzo tali mascherine, essendo oggetti potenzialmente contaminati, esse devono essere immediatamente smaltite evitando di porre le stesse a contatto con altre parti del corpo che potrebbero divenire così anch’esse contaminate.

MASCHERINE FFP1

FFP1

Le FFP1 con il 78% di efficienza sono insufficienti per proteggere dal virus e sono anche chiamate “antipolvere”. 

MASCHERINE FFP2 e FFP3

FFP2FFP3

Nel caso specifico, il tipo di maschere filtranti richieste per evitare il contagio da Coronavirus (classificato come “rischio biologico”), sono regolate dalla norma europea UNI EN 149. Tale norma, a seconda dell’efficienza filtrante, classifica le maschere in FFP1, FFP2, FFP3, dove FF significa Semimaschera Filtrante. Le mascherine consigliate (a chi si deve proteggere dal virus, quindi medici e persone a contatto con malati) sono di classe FFP2 o, meglio, FFP3 che hanno una efficienza filtrante del 92% e 98% rispettivamente. Queste mascherine sono “sprecate” se utilizzate dalla persona infetta. 

Sono efficaci solo se indossate con precisa procedura, proprio per questo non sono consigliate ai bambini o persone con la barba od occhiali, a causa “dell’impossibilità di un perfetto adattamento ai contorni del viso. 

MASCHERINE CON VALVOLE

Esistono anche mascherine monouso con i cosiddetti “filtri”, erroneamente chiamati così perché sono in realtà valvole che permettono una più confortevole respirazione e riducono il riscaldamento dovuto al calore del fiato. Ma attenzione: non vanno bene per i malati perché le valvole “buttano fuori” il virus, mentre proteggono in entrata.

 MASCHERINE P2 e P3

Esistono infine anche maschere in elastomeri o tecnopolimeri dotate di filtro sostituibile P2 o P3 regolamentate dalla UNI EN 140 (Semimaschere e quarti di maschera) e UNI EN 143 (filtri antipolvere). L’efficienza filtrante di questi dispositivi è analoga a quelli delle FFP2 e FFP3, con il vantaggio di una migliore tenuta sul viso ma con un maggiore disagio dovuto all’incremento del peso. 

RACCOMANDAZIONI PER CONTENERE IL CONTAGIO

MOBILITA’ PER I PROFESSIONISTI

Sono consentiti gli spostamenti per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità quali, ad esempio, l’acquisto di beni necessari. Resta comunque la necessità di provarlo, mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato.
È previsto il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.

È disponibile on line il nuovo modello di autodichiarazioni in caso di spostamenti che contiene una nuova voce con la quale l’interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus “COVID-19”.

Il nuovo modello prevede anche che l’operatore di polizia controfirmi l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall’onere di allegare all’autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.

SCARICA MODELLO:

nuovo_modello_autodichiarazione_23.03.2020_compilabile

 

AUTONOMIA E RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE 

Obiettivo principale deve essere la tutela e la salvaguardia della sicurezza del cittadino utente, come quanto indicato dalle Autorità competenti: Ministero della Salute, Regioni, Sindaci, Aziende Sanitarie e Ordini Professionali.

A tal proposito riportiamo le indicazioni dalla Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. 

Relativamente all’epidemia Covid-19, siete invitati ad adottare e ad attenervi, ovunque, alle indicazioni governative e delle altre Istituzioni preposte.

In ambito sanitario, stante l’attuale situazione, la suddivisione tra pubblico e privato è irrilevante: ciò che è previsto per la sanità pubblica vale anche per quella privata. In quest’ultima, i diritti soggettivi, anche quelli economici, sono subordinati agli interessi di sanità pubblica.

Pertanto, prima che professionisti e/o datori di lavoro privati, i soggetti devono pensarsi per quel che sono in termini più generali: professionisti sanitari tout court e, prima ancora, cittadini e individui ai quali si riferiscono le disposizioni governative, a cui si aggiungono quelle prefettizie e regionali.

Un ulteriore metro di valutazione e decisione è l’improcrastinabilità degli interventi: se possono essere rimandati senza che la cosa determini un significativo detrimento per la salute, vanno rimandati“.

Qualora il trattamento risultasse improcrastinabile, comunicare al paziente che occorrerà adottare e potenziare tutte le misure di igiene secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute.

È fatto obbligo al MASSOFISIOTERAPISTA, in quanto professionista sanitario, di attenersi alle indicazioni sulle principali procedure di igiene per gli operatori e gli utenti, sulla sanitizzazione degli oggetti e degli ambienti, sulle misure di distanziamento sociale e sull’utilizzo di DPI mediante il continuo aggiornamento avvalendosi delle sole fonti ufficiali.

A tal scopo invitiamo tutti i Massofisioterapisti a consultare frequentemente i siti elencati qui di seguito:

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73643

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

http://www.mef.gov.it/inevidenza/Proteggere-la-salute-sostenere-leconomia-e-salvaguardare-il-lavoro/

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/nuovo-coronavirus-le-norme-di-comportamento-da-seguire

http://www.tsrm.org/

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) Scarica: decreto-legge-17-marzo-2020-n-18

 

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