COMUNICAZIONE SUL CORRETTO UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E USO DI GUANTI

La presente comunicazione è un aggiornamento rispetto alla mail inviata in data 26 febbraio 2020 nell’ambito delle misure prese dall’azienda relativamente alla prevenzione della infezione da coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2).
Riportiamo di seguito le nuove disposizioni riguardanti il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, che dovranno essere applicate da tutto il personale (dipendenti e collaboratori) che svolge attività in relazione diretta con i pazienti ed altri visitatori a questi correlati (es.: accompagnatori), a partire da giovedì 12 marzo 2020. Queste modalità sono le seguenti:
Modalità igieniche sanitarie delle maschere:
Per evitare qualsiasi trasmissione del virus, detto personale deve indossare le maschere ed è necessario rispettare le seguenti precauzioni igieniche:
1) Le maschere una volta tolte e per motivi igienici devono essere riposte in appositi sacchetti, disponibili presso i vostri responsabili o a magazzino, è vietato riporla nella giacca della divisa o nel camice di lavoro, le stesse devono essere stoccate in un sacchetto pulito e sempre sigillato, lontano dalle aree potenzialmente contaminate.
2) Le maschere utilizzate durante le attività e a contatto con pazienti potenzialmente infetti, non possono essere portate nella mensa aziendale e nel locale ristoro.
Le maschere devono essere sempre indossate quando vi trovate a contatto diretto con pazienti, una volta tolte le stesse non possono essere lasciate incustodite e non vanno riposte su superfici di lavoro come scrivanie, tavoli mensa, banconi accettazione, ecc..
La garanzia di una efficace protezione delle vie respiratorie, si ha solamente qualora sia stato selezionato l’appropriato respiratore, indossato correttamente e portato per tutto il tempo di esposizione al rischio.
Utilizzo guanti monouso in lattice
Sempre per lo svolgimento delle attività a contatto con il paziente, per la gestione del contante, il trattamento della documentazione sanitaria (mansioni svolte da operatori di customer service, per il front office, ecc..) è vivamente consigliato utilizzare guanti monouso, gli stessi possono essere sanificati con i disinfettanti a disposizione anche più volte al giorno. I guanti vanno richiesti al vostro responsabile diretto.
Si raccomanda inoltre di applicare la procedura per la rimozione come indicato di seguito. I guanti e le maschere non più in uso devono essere gettati all’interno dei contenitori dei rifiuti infetti presenti in ogni studio medico e zona sanitaria. Non vanno gettati nei cestini dedicati alla carta.

#FÉRMATI PER FERMARLO

La F.I.MFT invita i professionisti Massofisioterapisti a voler seguire le indicazioni fornite dalla Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

“Relativamente all’epidemia Covid-19, siete invitati ad adottare e ad attenervi, ovunque, alle indicazioni governative e delle altre Istituzioni preposte.
In ambito sanitario, stante l’attuale situazione, la suddivisione tra pubblico e privato è irrilevante: ciò che è previsto per la sanità pubblica vale anche per quella privata. In quest’ultima, i diritti soggettivi, anche quelli economici, sono subordinati agli interessi di sanità pubblica.
Pertanto, prima che professionisti e/o datori di lavoro privati, i soggetti devono pensarsi per quel che sono in termini più generali: professionisti sanitari tout court e, prima ancora, cittadini e individui ai quali si riferiscono le disposizioni governative, a cui si aggiungono quelle prefettizie e regionali.
Un ulteriore metro di valutazione e decisione è l’improcrastinabilità degli interventi: se possono essere rimandati senza che la cosa determini un significativo detrimento per la salute, vanno rimandati”.

Di seguito riportiamo il testo integrale dell’ultimo dpcm 11 marzo 2020, in vigore dal 12 marzo 2020 fino al 25 marzo corrente mese.

DPCM 11 marzo 2020.pdf.pdf.pdf

Sistema TS anche per gli iscritti agli elenchi speciali ma a decorrere dal 01-01-2021

Cari colleghi Massofisioterapisti, ai fini della trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS), a cui devono obbligatoriamente far riferimento per l’anno 2019, entro la data ultima del 31/01/2020, anche tutti coloro che sono iscritti agli albi delle professioni sanitarie, la F.I.MFT (Federazione Italiana Massofisioterapisti), unitamente alle Associazioni di categoria ad essa affiliate AIMFI, AIMTES e AMS, ha richiesto direttamente all’Ordine del TSRM e PSTRP e al suo Presidente nazionale, una chiarificazione in merito alla situazione di quei soggetti che risultano iscritti o che si iscriveranno, entro i termini previsti di legge, all’interno degli elenchi speciali istituiti ai sensi dell’art. 4 comma 4-bis della legge 42/99.
 
Nella fattispecie è stata chiesta conferma che per questi professionisti, ivi inclusi i Massofisioterapisti, la mancata previsione dell’obbligo di trasmissione dati al Sistema TS, fosse da intendersi come mera questione tecnica transitoria.
 
Tutto ciò trova conferma nella risposta ufficiale alla F.I.MFT, inviata in data 27/01/2020 dal TSRM e PSTRP (Prot. 107/2020), in cui si comunica che:
 
“gli iscritti agli elenchi speciali a esaurimento, di cui al D.M. 9 agosto 2019, non rientrano tra coloro che hanno l’obbligo di registrazione al sistema TS come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019, pubblicato su G.U. n. 284 del 04/12/2019. L’obbligo, per i suddetti, sarà esteso a partire dal 1 gennaio 2021 per le prestazioni sanitarie erogate nell’anno corrente.”
 
Il dialogo continuo, la fattiva collaborazione e la disponibilità al confronto con le istituzioni e con le altre sigle di rappresentanza dei Massofisioterapisti, unitamente al buon senso che ci accomuna, hanno contribuito ad ottenere un chiarimento ufficiale da parte degli Ordini del TSRM e PSTRP, che ci confermano che, dal 01/01/2021, anche i Massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale a esaurimento, saranno tenuti alla trasmissione dati al  Sistema  TS in riferimento all’anno di esercizio 2020, al pari delle altre  professioni sanitarie.  Teniamo a sottolineare che potranno essere deducibili solo le spese sanitarie sostenute a fronte di  pagamenti tracciabili, così come previsto dalla legge di bilancio, ai fini della detraibilità delle spese sanitarie 2020 erogate da soggetti abilitati. Invitiamo  quindi tutti i professionisti a munirsi di appositi apparati per il pagamento elettronico. 
Per le prestazioni erogate nel 2019, che, stante la risposta Dell Ordine TSRM solo per questioni tecniche non potranno essere trasmesse al Sistema TS, ci sembra di poter desumere pacificamente che le stesse potranno essere detratte dai nostri pazienti allegando la documentazione di spesa cartacea.
Consapevoli della rilevante portata di questa notizia, auguriamo a tutti un buon lavoro.

 

FIMFT

 

 

COMUNICAZIONE RC PROFESSIONALE MASSOFISIOTERAPISTI

Ricordiamo a tutti i professionisti Massofisioterapisti che, per effetto della legge Gelli/Bianco, “ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private deve provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza assicurativa”.

In considerazione di ciò e tenuto conto della peculiare attività svolta da tutti gli esercenti le Professioni Sanitarie risulta pertanto consigliabile e necessario adoprarsi.

La Federazione nazionale del TSRM ha esteso anche agli iscritti agli elenchi speciali le medesime condizioni di polizza assicurativa RC professionale con la compagnia “Italiana Assicurazioni” proposte a tutti gli altri professionisti sanitari.

“Visto il decreto del ministero della salute del 9 agosto 2019, in attuazione del comma 538 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, ed in particolare: visto l’art. 1 con il quale si decreta l’istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento, istituiti presso gli ordini TSRM e PSTRP e l’art. 5 con il quale viene istituito l’elenco speciale dei Massofisioterapisti, tutte le garanzie di polizza assicurativa professionale sono estese a tutti i professionisti iscritti agli elenchi speciali di cui agli artt. 1 e 5 del D.m. Salute del 9/08/2019, in regola con il contributo annuale all’ordine di appartenenza e con il pagamento del premio assicurativo.”

Si invitano pertanto tutti gli iscritti, tra le varie proposte assicurative per la categoria, a voler consultare e valutare anche queste condizioni, attraverso la propria area riservata nel pannello di accesso al portale TSRM.

La F.I.MFT (Federazione Italiana Massofisioterapisti) ringrazia l’ordine del TSRM nella persona del suo presidente Alessandro Beux per l’opportunità fornita.

F.I.MFT (Federazione Italiana Massofisioterapisti)

NO AGLI ELENCHI SPECIALI PER CHI E’ IN ATTESA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA? Ennesima falla  del sistema o discriminazione?


Tra le ulteriori problematiche riscontrate ai fini dell’iscrizione all’elenco speciale ad esaurimento dei Massofisioterapisti (D.M. 9 agosto2019), oltre che alla questione di chi non ha maturato i 36 mesi di lavoro al 31/12/2018 e di chi a quella data era ancora in formazione presso corsi autorizzati, la F.I.MFT (Federazione Italiana Massofisioterapisti) e le Associazioni ad essa aderenti (AIMFI, AIMTES e AMS) vogliono portare all’attenzione di tutte le istituzioni anche le difficoltà oggettive riscontrate da parte di tutti quei Massofisioterapisti che operano nel paese e che contribuiscono fiscalmente già da parecchi anni sul territorio, ma che purtroppo al momento  sono ancora in attesa della concessione della cittadinanza italiana, ai sensi della normativa vigente.
La F.I.MFT ha già provveduto, nei mesi scorsi, ad inviare apposite pec mail all’ Ordine del TSRM ed al suo Presidente A. Beux, al direttore Generale delle Professioni Sanitarie dott.ssa R. Ugenti ed a numerosi  esponenti del nuovo governo, chiedendo precise indicazioni a riguardo.
Confidiamo nell’ impegno delle Istituzioni a garanzia e tutela per tutti i  massofisioterapisti che , se pur  legittimati ad operare in Italia, essendo ancora in attesa  della concessione della cittadinanza italiana mancherebbero – non certo per loro colpa –  di un requisito necessario ai fini dell’iscrizione negli elenchi speciali di cui alla legge 145/2018 art.537.
 
In attesa di ulteriori sviluppi a riguardo, porgiamo Cordiali Saluti.

Ufficio di presidenza F.I.MFT

Via libera finalmente alle valutazioni per i RAMR Mft!

Ricevuta in data 07/11/19 comunicazione ufficiale da parte dell’ ordine TSRM, relativa alla attivazione della copertura assicurativa per le attività  di supporto agli Ordini TSRM PSTRP per la valutazione delle domande di iscrizione agli albi ed agli elenchi speciali esaurimento.
In riferimento alla cessazione dell’attività RAMR, così  come previsto dall’articolo 5, comma 2, del DM del 13 Marzo 2018 e ai contenuti del DM 9 Agosto 2019, che ha istituito gli elenchi speciali a esaurimento, così come deliberato lo scorso 18 Ottobre dal Consiglio  Nazionale, é  stata attivata la copertura assicurativa RC patrimoniale per coloro che, in attesa delle Commissioni d’ Albo saranno chiamati a valutare le domande in oggetto.
Queste le notizie riportate dal Presidente dell’Ordine TSRM dott. Alessandro Beux.
Invitiamo pertanto, chi non lo avesso ancora fatto, a procedere, senza ulteriori lungaggini, con la preiscrizione sulla piattaforma dell’Ordine TSRM.
La F.I.MFT porge i più cordiali Saluti.

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