Giuseppe Conte, ha firmato il dpcm il 22-3-2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; 

Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; 

DECRETA:

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

  • a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze; 
  • b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
  • c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
  • e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
  • f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  • h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2.
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

2.  Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 22 MARZO 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

CONSIGLI E INFORMAZIONI UTILI PER TUTTI I PROFESSIONISTI MASSOFISIOTERAPISTI.

                          

CONSIGLI E SUGGERIMENTI A TUTTI I PROFESSIONISTI MASSOFISIOTERAPISTI

Premesso che:

  • I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).
  • Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) è un virus respiratorio che appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus.
  • Il Coronavirus si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata, sebbene in casi rari, alcuni soggetti, nelle fasi prodromiche della malattia, e quindi con sintomi assenti o molto lievi, possano trasmettere il virus. 
  • Alcune persone si infettano ma non sviluppano alcun sintomo. Generalmente i sintomi sono lievi, soprattutto nei bambini e nei giovani adulti, e a inizio lento. 
  • Circa 1 su 5 persone con COVID-19 si ammala gravemente e presenta difficoltà respiratorie, richiedendo il ricovero in ambiente ospedaliero. 
  • Il numero di persone contagiate dal Covid-19 è in continuo e rapido aumento in quasi tutti i paesi dell’Europa.
  • Non esiste un trattamento specifico per la malattia. Il trattamento deve essere basato sulla sintomatologia del paziente. La terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio. 

La F.I.MFT (Federazione Italiana Massofisioterapisti), al fine di contribuire in maniera efficace alla riduzione della diffusione della pandemia e nel rispetto delle misure precauzionali di contenimento del rischio, nel tentativo di garantire ai pazienti la continuità dell’assistenza nelle condizioni di massima sicurezza, consentendo ai Massofisioterapisti di operare con il minor rischio possibile, invita tutti i professionisti a voler seguire le indicazioni qui di seguito fornite.

NOZIONI GENERALI SUL COVID 19

SINTOMATOLOGIA

I sintomi più comuni sono: 

  • Stato febbrile 
  • Stanchezza e tosse secca 
  • Indolenzimento e dolori muscolari 
  • Congestione nasale
  • Mal di gola 
  • Diarrea

Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente. Nei casi più gravi l’infezione può causare: 

  • Polmonite 
  • Sindrome respiratoria acuta grave 
  • Insufficienza renale 
  • Morte 

SOGGETTI A RISCHIO

  • Soggetti che vivono o che hanno viaggiato in aree a rischio di infezione da nuovo coronavirus oppure persone che rispondono ai criteri di contatto stretto con un caso confermato o probabile di COVID-19. 

Le aree a rischio di infezione da nuovo coronavirus sono quelle in cui è presente la trasmissione locale di SARS-CoV-2, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Queste vanno differenziate dalle aree nelle quali sono presenti solo casi importati. 

  • Le persone anziane e quelle con patologie sottostanti, quali ipertensione, problemi cardiaci o diabete e i pazienti immunodepressi (per patologia congenita o acquisita o in trattamento con farmaci immunosoppressori, trapiantati) hanno maggiori probabilità di sviluppare forme gravi di malattia. 
  • Medici e operatori sanitari poiché entrano in contatto con i pazienti più spesso di quanto non faccia la popolazione generale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda che gli operatori sanitari applichino le adeguate misure di prevenzione e controllo delle infezioni in generale e delle infezioni respiratorie. 

RACCOMANDAZIONI PER I SOGGETTI A RISCHIO

 Si raccomanda a tutti i soggetti a rischio di adottare le seguenti misure di protezione personale: 

  • restare a casa, uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità (vedi misure di contenimento); 
  • lavarsi spesso le mani; 
  • evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 
  • evitare abbracci e strette di mano; 
  • mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; 
  • igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); 
  • evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri; 
  • non toccare occhi, naso e bocca con le mani; 
  • coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
  • non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 
  • pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
  • usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.  
  • Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sospetti di essere stato in stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria Covid-19: 

N.B.

Rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama il numero verde regionale. Utilizza i numeri di emergenza 112/118 soltanto se strettamente necessario. 

DURATA DEL PERIODO DI INCUBAZIONE

Il periodo di incubazione rappresenta il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici. Si stima attualmente che vari fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni. 

TEMPO DI SOPRAVVIVENZA DEL COVID 19 

Le informazioni preliminari suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune ore, anche se è ancora in fase di studio. L’utilizzo di semplici disinfettanti è in grado di uccidere il virus annullando la sua capacità di infettare le persone, per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina). Ricorda di disinfettare sempre gli oggetti che usi frequentemente (il tuo telefono cellulare, gli auricolari o un microfono) con un panno inumidito con prodotti a base di alcol o candeggina (tenendo conto delle indicazioni fornite dal produttore). (Fonte: ISS) 

UTILIZZO DELLE MASCHERINE

Si consiglia a tutti i professionisti di utilizzare durante i trattamenti sempre la mascherina, anche se i rapporti con i pazienti non sono ravvicinati, e di farla indossare agli stessi, per proteggere sia loro che l’operatore. 

L’uso delle mascherine deve essere sempre combinato con altre azioni di prevenzione/igiene personale e respiratoria. 

COME UTILIZZARE LA MASCHERINA MONOUSO

Poiché la superficie esterna della mascherina indossata, le mani (o i guanti) possono essere contaminati dal virus, si deve fare particolare attenzione alla manipolazione della mascherina stessa, onde evitare il rischio di reinfettare o di infettarsi”.

Prima di indossare la mascherina, lavare le mani accuratamente con acqua e sapone o con una soluzione alcolica; 

  • Coprire bocca e naso con la mascherina assicurando che sia integra e che aderisca bene al volto; 
  • Evitare di toccare le parti a contatto con le vie aeree della mascherina mentre la si indossa, qualora dovesse accadere è necessario lavare le mani accuratamente; 
  • Quando la mascherina diventa umida, sostituirla con una nuova e non riutilizzarla; 
  • togliere la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore; gettarla in un sacchetto chiuso e lavare le mani. 
  • Non è utile indossare più mascherine sovrapposte. L’uso razionale delle mascherine è importante per evitare inutili sprechi di risorse preziose. 

COME UTILIZZARE LA MASCHERINA NON MONOUSO

Il materiale da impiegare per la sanitizzazione” della mascherina deve essere costituito da una soluzione idroalcolica al 70% (alcool 70%) in erogatore spray ecologico o altro dispenser.

  • Togliere la mascherina indossata sul viso utilizzando gli elastici e cercando di evitare di toccarla nella sua parte interna;
  • Adagiare la mascherina su una superficie precedentemente pulita/sanitizzata con acqua e sapone o soluzione idroalcolica o altro disinfettante idoneo con la parte esterna verso l’alto”.
  • Lavare nuovamente le mani; 
  • Indossare un nuovo paio di guanti monouso, o, in alternativa, sanitizzare le mani con una soluzione idroalcolica al 75-85% o altro disinfettante idoneo;
  • Spruzzare uniformemente la soluzione idroalcolica al 70% su tutta la superficie compreso gli elastici. Ma senza eccedere nella bagnatura. È sufficiente che sia spruzzato uno strato uniforme sull’intera superficie. Quindi girare la mascherina e ripetere l’operazione.
  • Lasciare agire la soluzione fino a completa evaporazione in un luogo protetto (almeno 30 minuti, il tempo di asciugatura può variare in funzione delle condizioni ambientali). 
  • Dopo l’asciugatura la mascherina è sanitizzata. 
  • Evitare di contaminarla soprattutto nella parte interna.

TIPOLOGIE DI MASCHERINE

Le mascherine si dividono in DPI “Dispositivi di Protezione Individuale” e DM “Dispositivi Medici” o “mascherine Medicali”. 

I DPI in commercio, di qualunque tipo o categoria essi siano, devono presentare la marcatura CE. Nel campo della protezione delle vie respiratorie ce ne sono circa una quarantina. 

MASCHERINE CHIRURGICHE

 

 

 

 

 

Le “mascherine Medicali” (cosiddette “chirurgiche”) svolgono una differente funzione rispetto al DPI. Esse hanno come caratteristica quella di non diffondere agenti biologici pericolosi, ovvero i virus, nell’atmosfera circostante. Queste mascherine, le cui caratteristiche e performance sono diverse da quelle delle citate FFP2 o FFP3 possono, quindi, evitare che il portatore diffonda il contagio, ma non proteggono lo stesso adeguatamente dal contagio di provenienza altrui soprattutto per la scarsa aderenza al volto. «La UNI EN 14683 prevede che esse possano anche essere indossate da pazienti infetti per ridurre il rischio di propagazione di infezione in situazione di epidemia o di pandemia. Dopo l’utilizzo tali mascherine, essendo oggetti potenzialmente contaminati, esse devono essere immediatamente smaltite evitando di porre le stesse a contatto con altre parti del corpo che potrebbero divenire così anch’esse contaminate.

MASCHERINE FFP1

FFP1

Le FFP1 con il 78% di efficienza sono insufficienti per proteggere dal virus e sono anche chiamate “antipolvere”. 

MASCHERINE FFP2 e FFP3

FFP2FFP3

Nel caso specifico, il tipo di maschere filtranti richieste per evitare il contagio da Coronavirus (classificato come “rischio biologico”), sono regolate dalla norma europea UNI EN 149. Tale norma, a seconda dell’efficienza filtrante, classifica le maschere in FFP1, FFP2, FFP3, dove FF significa Semimaschera Filtrante. Le mascherine consigliate (a chi si deve proteggere dal virus, quindi medici e persone a contatto con malati) sono di classe FFP2 o, meglio, FFP3 che hanno una efficienza filtrante del 92% e 98% rispettivamente. Queste mascherine sono “sprecate” se utilizzate dalla persona infetta. 

Sono efficaci solo se indossate con precisa procedura, proprio per questo non sono consigliate ai bambini o persone con la barba od occhiali, a causa “dell’impossibilità di un perfetto adattamento ai contorni del viso. 

MASCHERINE CON VALVOLE

Esistono anche mascherine monouso con i cosiddetti “filtri”, erroneamente chiamati così perché sono in realtà valvole che permettono una più confortevole respirazione e riducono il riscaldamento dovuto al calore del fiato. Ma attenzione: non vanno bene per i malati perché le valvole “buttano fuori” il virus, mentre proteggono in entrata.

 MASCHERINE P2 e P3

Esistono infine anche maschere in elastomeri o tecnopolimeri dotate di filtro sostituibile P2 o P3 regolamentate dalla UNI EN 140 (Semimaschere e quarti di maschera) e UNI EN 143 (filtri antipolvere). L’efficienza filtrante di questi dispositivi è analoga a quelli delle FFP2 e FFP3, con il vantaggio di una migliore tenuta sul viso ma con un maggiore disagio dovuto all’incremento del peso. 

RACCOMANDAZIONI PER CONTENERE IL CONTAGIO

MOBILITA’ PER I PROFESSIONISTI

Sono consentiti gli spostamenti per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità quali, ad esempio, l’acquisto di beni necessari. Resta comunque la necessità di provarlo, mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato.
È previsto il “divieto assoluto” di uscire da casa per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus.

È disponibile on line il nuovo modello di autodichiarazioni in caso di spostamenti che contiene una nuova voce con la quale l’interessato deve autodichiarare di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 che reca un divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus “COVID-19”.

Il nuovo modello prevede anche che l’operatore di polizia controfirmi l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. In tal modo il cittadino viene esonerato dall’onere di allegare all’autodichiarazione una fotocopia del proprio documento di identità.

SCARICA MODELLO:

nuovo_modello_autodichiarazione_23.03.2020_compilabile

 

AUTONOMIA E RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE 

Obiettivo principale deve essere la tutela e la salvaguardia della sicurezza del cittadino utente, come quanto indicato dalle Autorità competenti: Ministero della Salute, Regioni, Sindaci, Aziende Sanitarie e Ordini Professionali.

A tal proposito riportiamo le indicazioni dalla Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. 

Relativamente all’epidemia Covid-19, siete invitati ad adottare e ad attenervi, ovunque, alle indicazioni governative e delle altre Istituzioni preposte.

In ambito sanitario, stante l’attuale situazione, la suddivisione tra pubblico e privato è irrilevante: ciò che è previsto per la sanità pubblica vale anche per quella privata. In quest’ultima, i diritti soggettivi, anche quelli economici, sono subordinati agli interessi di sanità pubblica.

Pertanto, prima che professionisti e/o datori di lavoro privati, i soggetti devono pensarsi per quel che sono in termini più generali: professionisti sanitari tout court e, prima ancora, cittadini e individui ai quali si riferiscono le disposizioni governative, a cui si aggiungono quelle prefettizie e regionali.

Un ulteriore metro di valutazione e decisione è l’improcrastinabilità degli interventi: se possono essere rimandati senza che la cosa determini un significativo detrimento per la salute, vanno rimandati“.

Qualora il trattamento risultasse improcrastinabile, comunicare al paziente che occorrerà adottare e potenziare tutte le misure di igiene secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute.

È fatto obbligo al MASSOFISIOTERAPISTA, in quanto professionista sanitario, di attenersi alle indicazioni sulle principali procedure di igiene per gli operatori e gli utenti, sulla sanitizzazione degli oggetti e degli ambienti, sulle misure di distanziamento sociale e sull’utilizzo di DPI mediante il continuo aggiornamento avvalendosi delle sole fonti ufficiali.

A tal scopo invitiamo tutti i Massofisioterapisti a consultare frequentemente i siti elencati qui di seguito:

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=73643

http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

http://www.mef.gov.it/inevidenza/Proteggere-la-salute-sostenere-leconomia-e-salvaguardare-il-lavoro/

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/nuovo-coronavirus-le-norme-di-comportamento-da-seguire

http://www.tsrm.org/

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) Scarica: decreto-legge-17-marzo-2020-n-18

 

COMUNICAZIONE SUL CORRETTO UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E USO DI GUANTI

La presente comunicazione è un aggiornamento rispetto alla mail inviata in data 26 febbraio 2020 nell’ambito delle misure prese dall’azienda relativamente alla prevenzione della infezione da coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2).
Riportiamo di seguito le nuove disposizioni riguardanti il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale, che dovranno essere applicate da tutto il personale (dipendenti e collaboratori) che svolge attività in relazione diretta con i pazienti ed altri visitatori a questi correlati (es.: accompagnatori), a partire da giovedì 12 marzo 2020. Queste modalità sono le seguenti:
Modalità igieniche sanitarie delle maschere:
Per evitare qualsiasi trasmissione del virus, detto personale deve indossare le maschere ed è necessario rispettare le seguenti precauzioni igieniche:
1) Le maschere una volta tolte e per motivi igienici devono essere riposte in appositi sacchetti, disponibili presso i vostri responsabili o a magazzino, è vietato riporla nella giacca della divisa o nel camice di lavoro, le stesse devono essere stoccate in un sacchetto pulito e sempre sigillato, lontano dalle aree potenzialmente contaminate.
2) Le maschere utilizzate durante le attività e a contatto con pazienti potenzialmente infetti, non possono essere portate nella mensa aziendale e nel locale ristoro.
Le maschere devono essere sempre indossate quando vi trovate a contatto diretto con pazienti, una volta tolte le stesse non possono essere lasciate incustodite e non vanno riposte su superfici di lavoro come scrivanie, tavoli mensa, banconi accettazione, ecc..
La garanzia di una efficace protezione delle vie respiratorie, si ha solamente qualora sia stato selezionato l’appropriato respiratore, indossato correttamente e portato per tutto il tempo di esposizione al rischio.
Utilizzo guanti monouso in lattice
Sempre per lo svolgimento delle attività a contatto con il paziente, per la gestione del contante, il trattamento della documentazione sanitaria (mansioni svolte da operatori di customer service, per il front office, ecc..) è vivamente consigliato utilizzare guanti monouso, gli stessi possono essere sanificati con i disinfettanti a disposizione anche più volte al giorno. I guanti vanno richiesti al vostro responsabile diretto.
Si raccomanda inoltre di applicare la procedura per la rimozione come indicato di seguito. I guanti e le maschere non più in uso devono essere gettati all’interno dei contenitori dei rifiuti infetti presenti in ogni studio medico e zona sanitaria. Non vanno gettati nei cestini dedicati alla carta.

#FÉRMATI PER FERMARLO

La F.I.MFT invita i professionisti Massofisioterapisti a voler seguire le indicazioni fornite dalla Federazione nazionale Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

“Relativamente all’epidemia Covid-19, siete invitati ad adottare e ad attenervi, ovunque, alle indicazioni governative e delle altre Istituzioni preposte.
In ambito sanitario, stante l’attuale situazione, la suddivisione tra pubblico e privato è irrilevante: ciò che è previsto per la sanità pubblica vale anche per quella privata. In quest’ultima, i diritti soggettivi, anche quelli economici, sono subordinati agli interessi di sanità pubblica.
Pertanto, prima che professionisti e/o datori di lavoro privati, i soggetti devono pensarsi per quel che sono in termini più generali: professionisti sanitari tout court e, prima ancora, cittadini e individui ai quali si riferiscono le disposizioni governative, a cui si aggiungono quelle prefettizie e regionali.
Un ulteriore metro di valutazione e decisione è l’improcrastinabilità degli interventi: se possono essere rimandati senza che la cosa determini un significativo detrimento per la salute, vanno rimandati”.

Di seguito riportiamo il testo integrale dell’ultimo dpcm 11 marzo 2020, in vigore dal 12 marzo 2020 fino al 25 marzo corrente mese.

DPCM 11 marzo 2020.pdf.pdf.pdf

Sistema TS anche per gli iscritti agli elenchi speciali ma a decorrere dal 01-01-2021

Cari colleghi Massofisioterapisti, ai fini della trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS), a cui devono obbligatoriamente far riferimento per l’anno 2019, entro la data ultima del 31/01/2020, anche tutti coloro che sono iscritti agli albi delle professioni sanitarie, la F.I.MFT (Federazione Italiana Massofisioterapisti), unitamente alle Associazioni di categoria ad essa affiliate AIMFI, AIMTES e AMS, ha richiesto direttamente all’Ordine del TSRM e PSTRP e al suo Presidente nazionale, una chiarificazione in merito alla situazione di quei soggetti che risultano iscritti o che si iscriveranno, entro i termini previsti di legge, all’interno degli elenchi speciali istituiti ai sensi dell’art. 4 comma 4-bis della legge 42/99.
 
Nella fattispecie è stata chiesta conferma che per questi professionisti, ivi inclusi i Massofisioterapisti, la mancata previsione dell’obbligo di trasmissione dati al Sistema TS, fosse da intendersi come mera questione tecnica transitoria.
 
Tutto ciò trova conferma nella risposta ufficiale alla F.I.MFT, inviata in data 27/01/2020 dal TSRM e PSTRP (Prot. 107/2020), in cui si comunica che:
 
“gli iscritti agli elenchi speciali a esaurimento, di cui al D.M. 9 agosto 2019, non rientrano tra coloro che hanno l’obbligo di registrazione al sistema TS come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019, pubblicato su G.U. n. 284 del 04/12/2019. L’obbligo, per i suddetti, sarà esteso a partire dal 1 gennaio 2021 per le prestazioni sanitarie erogate nell’anno corrente.”
 
Il dialogo continuo, la fattiva collaborazione e la disponibilità al confronto con le istituzioni e con le altre sigle di rappresentanza dei Massofisioterapisti, unitamente al buon senso che ci accomuna, hanno contribuito ad ottenere un chiarimento ufficiale da parte degli Ordini del TSRM e PSTRP, che ci confermano che, dal 01/01/2021, anche i Massofisioterapisti iscritti nell’elenco speciale a esaurimento, saranno tenuti alla trasmissione dati al  Sistema  TS in riferimento all’anno di esercizio 2020, al pari delle altre  professioni sanitarie.  Teniamo a sottolineare che potranno essere deducibili solo le spese sanitarie sostenute a fronte di  pagamenti tracciabili, così come previsto dalla legge di bilancio, ai fini della detraibilità delle spese sanitarie 2020 erogate da soggetti abilitati. Invitiamo  quindi tutti i professionisti a munirsi di appositi apparati per il pagamento elettronico. 
Per le prestazioni erogate nel 2019, che, stante la risposta Dell Ordine TSRM solo per questioni tecniche non potranno essere trasmesse al Sistema TS, ci sembra di poter desumere pacificamente che le stesse potranno essere detratte dai nostri pazienti allegando la documentazione di spesa cartacea.
Consapevoli della rilevante portata di questa notizia, auguriamo a tutti un buon lavoro.

 

FIMFT

 

 

COMUNICAZIONE RC PROFESSIONALE MASSOFISIOTERAPISTI

Ricordiamo a tutti i professionisti Massofisioterapisti che, per effetto della legge Gelli/Bianco, “ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private deve provvedere alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza assicurativa”.

In considerazione di ciò e tenuto conto della peculiare attività svolta da tutti gli esercenti le Professioni Sanitarie risulta pertanto consigliabile e necessario adoprarsi.

La Federazione nazionale del TSRM ha esteso anche agli iscritti agli elenchi speciali le medesime condizioni di polizza assicurativa RC professionale con la compagnia “Italiana Assicurazioni” proposte a tutti gli altri professionisti sanitari.

“Visto il decreto del ministero della salute del 9 agosto 2019, in attuazione del comma 538 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, ed in particolare: visto l’art. 1 con il quale si decreta l’istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento, istituiti presso gli ordini TSRM e PSTRP e l’art. 5 con il quale viene istituito l’elenco speciale dei Massofisioterapisti, tutte le garanzie di polizza assicurativa professionale sono estese a tutti i professionisti iscritti agli elenchi speciali di cui agli artt. 1 e 5 del D.m. Salute del 9/08/2019, in regola con il contributo annuale all’ordine di appartenenza e con il pagamento del premio assicurativo.”

Si invitano pertanto tutti gli iscritti, tra le varie proposte assicurative per la categoria, a voler consultare e valutare anche queste condizioni, attraverso la propria area riservata nel pannello di accesso al portale TSRM.

La F.I.MFT (Federazione Italiana Massofisioterapisti) ringrazia l’ordine del TSRM nella persona del suo presidente Alessandro Beux per l’opportunità fornita.

F.I.MFT (Federazione Italiana Massofisioterapisti)

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