GENERALI ASSICURAZIONI
Condizioni Agevolate solo per i MASSOFISIOTERAPISTI aderenti alla F.I.MFT (Federazione Italiana Massofisioterapisti)
Le condizioni agevolate sono riservate ai soli nuovi clienti aderenti a F.I.MFT e a condizione che il Rischio sia indenne, cioè che nella Proposta – questionario compilata e sottoscritta dal professionista (da allegare ad ogni richiesta di emissione polizza) non emergano indicazioni di fatti noti e/o richieste di risarcimento danni.
In sunto:
– Prodotto R57/04 bonus-malus
– Durata del contratto fino a 3 anni S.T.R.
– Attività MASSOFISIOTERAPISTA cod. 105 – con precisazione del Rischio – categoria tariffaria B
– Inquadramento attività Libero Professionista – con Clausola RM05 – Conduzione dello Studio
– Massimale Annuo R.C.1 Milione di Euro – con o senza Tutela Legale (8 mila o 15 mila euro)
– Retroattività 10 anni
– Postuma 10 anni
– Scoperti/Franchigie Nessuno/a
Condizioni tariffarie:
- MASSIMALE R.C. sinistro/anno Euro: 1.000.000PREMIO ANNUO FINITO Euro:140,00 – senza tutela Legale
- MASSIMALE R.C. sinistro/annuo Euro: 2.000.000PREMIO ANNUO FINITO Euro:170,00 – senza tutela Legale
CON INTEGRAZIONE TUTELA LEGALE
- Tutela legale Massimale di 8000 euro PREMIO ANNUO FINITO Euro: 90,00– da aggiungere al premio RC
- Tutela legale Massimale di 15.000 euro PREMIO ANNUO FINITO Euro:120,00 – da aggiungere al premio RC
Deroghe e Testi da inserire in Appendice Dichiarativa X005 “COME DA APPENDICE ALLEGATA”:
- Retroattività decennale dalla copertura: RM20 – estesa a 10 (la dataretroattività sarà pari a 10 anni antecedenti la data effetto del contratto)
- Precisazione del Rischio– tramite il seguente testo nell’Appendice Dichiarativa X005:
RISCHIO ASSICURATO
Ad integrazione di quanto indicato nel frontespizio di polizza in relazione al Rischio, si precisa che l’Assicurazione copre l’Assicurato/a più esattamente per l’attività di MASSOFISIOTERAPISTA a condizione che il professionista sia regolarmente iscritto alla F.I.MFT. (Federazione italiana Massofisioterapisti).
A chiarimento si intende per MASSOFISIOTERAPISTA
– Il Massofisioterapista con diploma triennale conseguito in base alla legge 403/71 diplomatosi entro il 17 marzo 1999 da corsi statali o autorizzati dal Ministero iniziati entro il 31 dicembre 1995, che gode dell’equipollenza automatica con il diploma del fisioterapista in base all’articolo 4, comma 1, della legge 42/99;
– Il Massofisioterapista con diploma biennale conseguito in base alla legge 403/71 e diplomatosi entro il 17 marzo 1999 da corsi statali o autorizzati dal Ministero iniziati entro il 31 dicembre 1995, che può godere della equivalenza al fisioterapista (non equipollenza), già anche attraverso l’acquisizione di crediti formativi universitari integrativi;
– Il Massofisioterapista iscritto all’elenco speciale ad esaurimento massofisioterapisti istituito presso gli ordini TSRM-PSTRP entro il 31 dicembre 2019 secondo la legge 145/2018, che abbia conseguito il diploma successivamente al marzo 1999 e che svolga o abbia svolto un’attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni.
- Deroga all’art. 5 e 16 delle CGA – Eliminazione degli scoperti – tramite il seguente testo nell’Appendice Dichiarativa X005:
ELIMINAZIONE SCOPERTI
In deroga a quanto indicato nel frontespizio di polizza e negli artt. 5 e 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in relazione agli scoperti, si conviene che l’Assicurazione è prestata senza applicazione di scoperti né di franchigie per sinistro anno assicurato.
- Deroga all’art. 4 delle CGA – Cessazione dell’attività –tramite il seguente testo nell’Appendice Dichiarativa X005:
POSTUMA 10 ANNI
A parziale modifica di quanto indicato all’art. 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione, In caso di cessazione dell’attività professionale, debitamente documentata, intervenuta durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione per raggiungimento dei limiti di età, rinuncia volontaria (esclusa radiazione o sospensione dall’ordine professionale), malattia o morte, è facoltà dell’Assicurato/a o dei suoi eredi richiedere, entro 60 giorni dall’avvenuta cancellazione dall’Albo professionale e in ogni caso entro la prima scadenza utile, a condizioni da pattuirsi, la proroga, fino ad un massimo di DIECI anni, del termine per la presentazione delle richieste di risarcimento previsto in sei mesi dall’articolo 3 delle C.G.A. stesse.
Questionario professioni sanitarie
Va allegato il questionario firmato e compilato solo nella parte relativa alla propria professione, allegando il documento d’identità, il codice fiscale e la propria mail unitamente al numero di cellulare ed il certificato di attribuzione partita IVA o visura camerale.
Condizioni RC-Assicurazione-Professioni-Sanitarie