COMUNICATO IN ATTESA DELLE LINEE GUIDA DELLA FASE DUE

La proroga delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, decretata dal Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso il DPCM del 10 aprile 2020, non sembrerebbe abbia apportato modifiche in merito alle attività previste dal nostro profilo professionale. Come quanto più volte ribadito, sarà possibile esercitare per i soli casi indifferibili, previa prescrizione medica a carattere di urgenza, e solo se in grado di garantire di aver adottato tutte le misure di prevenzione del rischio di contagio da SARS – COV – 2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), indicate dagli Enti e dagli Organismi preposti, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle indicazioni fornite dalle Regioni di appartenenza nelle quali operiamo.

Nel caso di attività svolta presso strutture ambulatoriali, consigliamo di verificare con i propri consulenti per la sicurezza del lavoro, tutte le misure e le procedure adottate e da adottare in relazione alla specifica situazione, sia in termini di gestione del personale, degli addetti e dei requisiti strutturali.

Dal 4 maggio, dovrebbe cominciare finalmente la vera FASE 2, ma solo a condizione che l’indice di correlazione R0 sia prossimo allo zero, e per questo risulterà fondamentale continuare a rispettare le regole.

La stesura di un documento, frutto del lavoro di una task force di esperti, darà vita ad una serie di linee guida da applicare per l’avvio di questa nuova fase.

ABBIAMO TUTTI BISOGNO DI UNA RIPARTENZA, ma è fondamentale che lo si faccia in sicurezza, affinché non vengano vanificati tutti gli sforzi messi in campo finora.  

Le nuove e numerose linee guida, delineate dai vari gruppi di lavoro, forniranno precise indicazioni su come andrà gestita la fase di riapertura.

Saranno fornite, ad esempio, istruzioni su come coordinare gli ingressi e le uscite, i turni, la distanza interpersonale da adottare in relazione alla metratura delle superfici dei locali, il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione e prevenzione dal contagio, e i requisiti necessari per una corretta igiene e sanificazione dei luoghi di lavoro.

Da ciò la necessità, da parte della F.I.MFT, di fornire a tutti i professionisti solo informazioni utili e che seguano esclusivamente direttive ufficiali da parte degli enti istituzionali preposti, al fine di eliminare soluzioni meramente interpretative.

Pertanto, aspettando che si intervenga con decisione a sostegno dei professionisti con la FASE DUE, necessaria ad allentare le soluzioni restrittive atte a contenere la diffusione del Covid-19, e in attesa che vengano emanate apposite indicazioni, a cui tutti saranno obbligatoriamente tenuti ad assolvere durante lo svolgimento della propria attività, a garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, per il personale dipendente, per tutti i liberi professionisti e per tutti i fruitori del servizio fornito;

la F.I.MFT invita la categoria dei Massofisioterapisti a voler consultare i seguenti LINK ISTITUZIONALI DI RIFERIMENTO, dove sarà possibile acquisire ed accedere alle uniche informazioni ufficiali e dettagliate fornite attualmente.

MATERIALI SELEZIONATI DAGLI ESPERTI:

·         ARS Toscana. Coronavirus COVID-19. Vestizione. Procedure di vestizione e svestizione in presenza di caso sospetto/probabile/confermato. Per gli operatori delle strutture sanitarie. 

·         Circolare del Ministero della Salute. N. 7922 del 09/03/2020. COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso. 

·         Decreto del presidente del consiglio dei ministri 08 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (G.U. Serie Generale, n. 59 del 08 marzo 2020) 

·         Decreto del presidente del consiglio dei ministri 09 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. (20A01558) (G.U. Serie Generale, n. 62 del 09 marzo 2020)  

·         ECDC -European Centre for Disease Prevention and Control. Guidance for wearing and removing personal protective equipment in healthcare settings for the care of patients with suspected or confirmed COVID-19. Stockholm: ECDC; 2020 

·         Gruppo di lavoro ISS. Prevenzione e controllo delle Infezioni. Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19. Versione del 7 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n.1/ 2020) 

·         Rapporto Tecnico ECDC: Personal protective equipment (PPE) needs in healthcare settings for the care of patients with suspected or confirmed 2019-nCoV

.    Traduzione in italiano a cura di Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica. [ECDC: Stockholm; 2020]

MATERIALI DIVULGATIVI 

·     Ministero della salute – Igiene mani: 

.    Opuscolo Lavare le mani. Ecco come, quando e perché (traduzione da testo OMS)  

.    Pieghevole Previeni le infezioni con il corretto lavaggio delle mani del ministero della Salute  

.    Pagine Infezioni correlate all’assistenza nell’area tematica Malattie infettive  

·    Sito FNOPI – Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche  

·    Pagina Infection prevention and control sito OMS 

·    Pagina Healthcare-associated infections sito ECDC  

·    Epicentro – Decalogo del Ministero della salute 

·   CDC. Center for Disease Control and prevention. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

.    Coronavirus

.    Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

·   ECDC (European Center for Disease Control) Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie 

.    Novel coronarovirus in China

·    Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 

.    Coronavirus: ordinanze, ultime circolari regionali e note esplicative

·    Federazione Italiana Medici di Medicina Generale 

·     Istituto Superiore di Sanità 

.    Sito ISS 

.    Epicentro (pagina su coronavirus)

·    Ministero della Salute 

.    Nuovo coronavirus

·    Organizzazione Mondiale della Sanità 

.    OMS Coronavirus

.    Outbreak

·     Protezione Civile –Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento della Protezione civile. Mappa della situazione in Italia.

.     Versione Mobile

·     Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure – SIMG

·     Società Italiana di Igiene Medicina preventiva e Sanità pubblica – SITI

Le autorità raccomandano di seguire soltanto le indicazioni che trovano riscontro nelle fonti ufficiali.

Si invitano altresì i professionisti ad attenersi a quanto espressamente indicato dall’Ordine di appartenenza e dalle Associazioni di riferimento.

Troverete inoltre qui di seguito un foglio informativo da consultare dell’INAIL sul Covid-19 e sulla protezione degli operatori sanitari. Inail Opuscolo

Ufficio stampa FI.MFT

Giuseppe Conte, ha firmato il dpcm il 22-3-2020 che introduce ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull’intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;

Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

Vista l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 

Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; 

Tenuto conto delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; 

DECRETA:

ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

  • a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze; 
  • b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;
  • c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
  • e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
  • f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  • h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2.
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.

2.  Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 22 MARZO 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

You cannot copy content of this page

Copione!